Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20521

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 7.6.1999 C.G., quale socio receduto per giusta causa dalla Tennessy s.n.c. di G.A. e C, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pordenone l’altro socio G.A., per sentirlo condannare al pagamento di L. 33.200.000, somma corrispondente al valore della quota di detta società.

In particolare, secondo l’attore, il recesso sarebbe stato determinato dal comportamento del convenuto, che avrebbe compiuto irregolarità fiscali, lo avrebbe estromesso dalla gestione della società, avrebbe infine sottratto beni sociali.

Il G., costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda, richiesta sulla quale il Tribunale decideva in conformità, mentre viceversa nel successivo giudizio di impugnazione, sollecitato dall’originario attore, esso appellato veniva condannato al pagamento di Euro 12.653,19, oltre interessi legali, in favore dell’appellante C.G..

Avverso la decisione G. proponeva ricorso per cassazione (notificando due distinti atti, di cui il secondo in sostituzione del primo) affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso l’intimato. Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.6.2011.
Motivi della decisione

Con i due motivi di impugnazione il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione, rispettivamente sotto i seguenti profili: 1) con riferimento all’errata interpretazione delle domande di accertamento della legittimità del recesso e di liquidazione della quota sociale, a torto considerate dalla Corte territoriale come rivolta nei confronti del società, mentre al contrario sarebbero state proposte contro il socio;

2) in relazione all’affermata "giusta causa" del recesso di C.G.. In particolare la motivazione sarebbe contraddittoria perchè, da una arte, si sarebbero richiamate tre lettere fra le quali in una soltanto si sarebbe manifestato l’intento di recedere dalla società e, dall’altra, si sarebbe definito generico il relativo contenuto. Inoltre sarebbero illogiche le deduzioni della Corte di appello a proposito delle irregolarità fiscali (sarebbe infatti irragionevole il riscontrato collegamento fra le dette irregolarità e l’avvenuto sequestro di merce contraffatta), dell’interpretazione dell’operazione commerciale fra la Tennessy s.n.c. ed il fornitore C.P., del comportamento asseritamente scorretto che esso ricorrente avrebbe tenuto con i fornitori.

Osserva il Collegio che va innanzitutto dichiarato inammissibile il ricorso n. 24652/07, cui ha fatto seguito in sostituzione del primo il ricorso n. 30210/07, proposto tempestivamente e nel rispetto del disposto dell’art. 387 c.p.c..

E’ tuttavia analogamente inammissibile, anche se per motivi diversi, il secondo ricorso sopra citato.

Ed infatti va premesso che nella specie trova applicazione l’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente (la decisione impugnata è del febbraio 2007), secondo il quale per il vizio di motivazione, denunciato con i due motivi di ricorso, l’illustrazione delle doglianze deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata ed inidonea a giustificare la decisione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poi, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la censura deve contenere un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (C. 08/26014, C. 08/25117, C. 08/16558, C. 08/4646, C. 07/20603), circostanza da cui discende che il relativo riferimento deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente determinata.

Ne consegue che non è possibile ritenere rispettata la sopra indicata prescrizione quando solo la completa lettura del motivo riveli, all’esito di un’attività interpretativa svolta dal lettore e non già per effetto di una specifica indicazione del ricorrente, che il motivo riguardi un determinato fatto controverso rispetto al quale la motivazione si assuma viziata ed inidonea a sorreggere la decisione (C. 08/11652, C. 08/8897, C. 08/4311, C. 08/4309, C. 07/16002).

Orbene, nel caso in esame tali requisiti non sono stati soddisfatti, essendosi il ricorrente limitato ad indicare quale fatto controverso, per il primo motivo, "le domande – di accertamento della legittimità del recesso e di liquidazione della quota sociale – proposte dall’attore" (p. 7) e, per il secondo, da un lato "la corrispondenza o meno tra i fatti considerati concretanti giusta causa di recesso menzionati nella lettera di recesso del C. e quelli menzionati nella domanda giudiziale di accertamento del recesso medesimo e, dall’altro, la sussistenza o meno delle scorrettezze verso i fornitori considerate dalla sentenza impugnata e dalla lettera di recesso come concretanti una giusta causa di recesso" (p. 17).

Si tratta dunque, per il primo motivo, di semplice indicazione del contenuto della censura senza la rappresentazione dei fatti che denoterebbero la sua pretesa erroneità e, per il secondo, della esplicitazione di dati che non sarebbero stati correttamente rilevati dalla Corte di appello, esplicitazione tuttavia non confortata dall’ulteriore indispensabile precisazione relativa all’esistenza del duplice esclusivo collegamento fra quei fatti di cui si assume l’errata rilevazione e la decisione adottata, nonchè fra la corretta interpretazione degli stessi (quale suggerita) e la diversità della decisione che ne sarebbe derivata.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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