Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 06-06-2011, n. 22317 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’1 febbraio 2011, il Tribunale del Riesame di Brescia confermava la misura degli arresti domiciliari emessa il 30 dicembre 2010 nei confronti di B.G., B.R., R.B.C., P.G.L. e P.M.R. per reati di frode fiscale finalizzati all’evasione delle imposte sui redditi riferite a società operanti nel settore del commercio dei metalli, concretatesi nell’emissione continuata di fatture false per importi rilevantissimi a fonte di operazioni in tutto o in parte inesistenti tramite società "cartiere" e in dichiarazioni fraudolente con uso di fatture o altri documenti in tutto o in parte inesistenti per l’indicazione di elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi e presentate in relazione agli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007.

Avverso tale decisione i predetti proponevano ricorso per cassazione.

B.G. e B.R. deducevano entrambi:

1. Violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 8 e 9 in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l’applicabilità della fattispecie di cui all’articolo 8 citato non solo ai soggetti che materialmente emettono le fatture per operazioni inesistenti, ma anche a coloro che le hanno annotate pur non utilizzandole nelle dichiarazioni fiscali.

Tale opzione ermeneutica veniva ritenuta incompatibile con il tenore letterale del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 ed 8 ed in evidente contrasto con il contenuto derogatorio dell’art. 9 stesso decreto.

2. Violazione dell’art. D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 con riferimento alla genericità dell’imputazione laddove si indicavano le fatture emesse dalla società Latempa con la laconica espressione "totalmente o parzialmente inesistenti", senza consentire il corretto esercizio del diritto di difesa. Aggiungevano, inoltre, che ciò consentiva di non escludere l’applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3. 3. Violazione dell’art. 274 c.p.p. e segg., in relazione all’art. 192 c.p.p. e segg., in ordine alla valutazione degli indizi di colpevolezza che il Tribunale aveva effettuato senza fornire risposta ad alcune obiezioni prospettate dalla difesa, che indicavano nel dettaglio.

4. Violazione dell’art. 274 c.p.p. e segg. in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata, effettuate senza tener conto dell’incensuratezza degli indagati e dell’adeguatezza di misure meno afflittive, quali quelle interdittive B.R. deduceva:

5. L’erroneità dell’estensione delle imputazioni alla sua persona in considerazione del ruolo tecnico rivestito, comportante funzioni meramente esecutive. Aggiungeva che la posizione di socio al 34% e non al 51% come indicato nell’ordinanza impugnata non gli attribuiva comunque funzioni di amministratore.

R.B.C. deduceva:

6. Violazione dell’art. 273 c.p.p., in quanto il Tribunale si era limitato a formulare semplici deduzioni senza indicare fatti specifici.

7. Violazione dell’art. 274 c.p.p., lett. c), in quanto erroneamente era stato ritenuto il pericolo di reiterazione nei reati, senza considerare l’incensuratezza dell’imputato e la circostanza che la commissione degli illeciti era contenuta entro un arco temporale limitato ed ormai risalente.

8. Violazione dell’art. 275 c.p.p. relativamente all’adeguatezza della misura applicata rispetto ad altra, meno afflittiva, quale l’obbligo di dimora.

P.G.L. deduceva:

9. Violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 9 e art. 110 c.p. in relazione all’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 8 citato non solo ai soggetti che materialmente emettono le fatture per operazioni inesistenti, ma anche a coloro che le hanno annotate pur non utilizzandole nelle dichiarazioni fiscali.

Tale interpretazione si riteneva errata in quanto la condotta del soggetto destinatario delle fatture emesse per operazioni inesistenti assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 2 del menzionato D.Lgs., solo nel caso in cui le fatture vengano impiegate nelle dichiarazioni fiscali.

10. Difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari a fronte del comportamento mantenuto dall’indagato all’atto dell’esecuzione della misura, in quanto lo stesso si era personalmente costituito all’autorità di polizia dopo aver avuto notizia dell’emissione della misura a suo carico.

P.M.R. deduceva:

11. Violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 8 e 9 in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 8 citato non solo ai soggetti che materialmente emettono le fatture per operazioni inesistenti, ma anche a coloro che le hanno annotate pur non utilizzandole nelle dichiarazioni fiscali.

12. Violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 in ordine alla genericità dell’imputazione ed alla mancata indicazione dell’effettivo ammontare delle operazioni contestate come inesistenti.

13. Erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p. e seguenti, in quanto vi è stata, da parte del Tribunale, una valutazione univocamente negativa dei dati acquisiti senza alcuna considerazione della adeguatezza di misure cautelari meno afflittive, quali quelle interdittive.

Tutti insistevano, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.

Con comunicazione sottoscritta personalmente e depositata nella cancelleria di questa Corte, tutti i ricorrenti hanno comunicato di voler rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto scarcerati mediante ordinanza dichiarativa di inefficacia della misura applicata per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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