Cons. Stato Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 3504 Assegno vitalizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza 19 settembre 2008 n. 1308, con la quale il TAR Marche, sez. I, in accoglimento del ricorso proposto dalle signore D. N. e M. S., ha parzialmente annullato i provvedimenti emanati dal Direttore della III Divisione della Direzione generale delle pensioni militari del Ministero della difesa.

Con tali provvedimenti, è stata disposta la liquidazione in favore degli appellati dello speciale assegno vitalizio reversibile, ex l. n. 206/2004, in quanto familiari superstiti di un militare deceduto in servizio a Kindu (Congo) in data 11 novembre 1961. L’annullamento parziale ha riguardato l’aspetto della decorrenza del predetto beneficio economico.

Secondo la sentenza appellata, con l’art. 1 l. n. 91/2006 – che ha esteso i benefici di cui alla l. n. 206/2004, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu, laddove la legge del 2004 aveva originariamente previsto il beneficio economico solo in favore delle vittime di eventi di terrorismo verificatisi all’estero successivamente al 1 gennaio 2003 – il legislatore "ha inteso porre rimedio ad una evidente ingiustizia determinatasi per effetto della mancata espressa ricomprensione dei familiari delle vittime dell’eccidio di Kindu".

Sempre secondo il I giudice:

– ai sensi dell’art. 15, co. 2, l. n. 206/2004, "per quanto riguarda i fatti di terrorismo e stragi di tale matrice verificatisi all’estero a danno di cittadini italiani, era comunque consentito di estendere i benefici economici suddetti anche agli eventi verificatisi dopo il 1 gennaio 1961 dei quali erano state vittime cittadini residenti in Italia al momento dell’evento", di modo che "probabilmente" i familiari delle vittime dell’eccidio di Kindu avrebbero potuto beneficiare di quanto previsto da detta legge anche senza la successiva l. n. 91/2006;

– in ogni caso, l’art. 1 l. n. 91/2006 "ha una chiara portata interpretativa del previgente quadro normativo";

– da ciò consegue che i benefici economici previsti dalla l. n. 206/2004 devono essere erogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore di tale legge (26 agosto 2004), e non da quella di entrata in vigore della l. n. 91/2006 (30 marzo 2006), "attesa la evidente efficacia retroattiva delle disposizioni normative che hanno espressamente esteso alle vittime dei fatti di Kindu le norme in favore delle vittime del terrorismo".

Avverso tale sentenza, sono stati proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in iudicando, poiché con la legge n. 91/2006 "il legislatore si è limitato a ritenere applicabili i benefici derivanti dalla legge n. 206 del 2004 anche ai superstiti dei militari vittime dell’eccidio di Kindu, in deroga a quanto disposto dall’art. 15, comma 2, sostanzialmente intervenendo sul precedente tessuto normativo non per modificarlo o abrogarlo, ma soltanto per escludere da una precisa e delineata limitazione (fatti accaduti dal 1 gennaio 2003) un determinato episodio, circoscritto per tempo e modalità". Deve, dunque, escludersi la natura interpretativa della l. n. 91/2006, che, quindi, ai sensi dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., non può che disporre per l’avvenire "non avendo il legislatore adottato alcun riferimento all’applicabilità in termini retroattivi della stessa". Inoltre, l’esattezza della interpretazione e conseguente applicazione offerta dall’amministrazione trovano riscontro anche nella copertura finanziaria della l. n. 91/2006, disposta con decorrenza dal 2006, laddove il legislatore, ove avesse inteso introdurre norme di interpretazione autentica e quindi retroattive, avrebbe dovuto considerare anche le maggiori somme relative al periodo precedente;

b) error in iudicando, in quanto la sentenza appellata "ha erroneamente interpretato una normativa (secondo periodo dell’art. 15, comma 2), che è stato introdotto soltanto con la legge n. 204/2007 (finanziaria 2008), la quale ha eliminato per gli eventi accaduti in territorio estero la previgente delimitazione temporale dell’1 gennaio 2003, estendendo l’applicazione dei benefici in argomento a tutti gli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1 gennaio 1961".

Si sono costituite in giudizio le appellate D. N. e M. S., che hanno concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

Con ordinanza 12 dicembre 2009 n. 6073, questo Consiglio di Stato ha accolto la domanda di misure cautelarti proposta dall’amministrazione, ed ha conseguentemente sospeso l’esecutività della sentenza appellata.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

La legge 3 agosto 2004 n. 286, reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", e prevede una serie di benefici, anche economici, per i loro aventi causa.

L’art. 15 di tale legge (nel testo previgente alla modifica introdotta dall’art. 2, comma 106, lett. d) l. n. 244/2007), prevedeva che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961" (comma 1), mentre "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all’estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003" (comma 2).

Successivamente, l’art. 1 l. 20 febbraio 2006 n. 91 ha disposto che "le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961.".

Dalla lettura di tale disposizione, appare del tutto evidente come con la medesima il legislatore abbia voluto estendere (a ciò pervenendo attraverso una legge ad hoc) i benefici di cui alla l. n. 206/2004 anche ai familiari supertisti di aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu, che – ai sensi dell’art. 15 della precedente legge – non avrebbero avuto titolo ad accedere ai predetti benefici, in quanto era ivi prevista, per i fatti avvenuti all’estero, una considerazione dei medesimi solo a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Sia alla luce del chiaro disposto normativo, sia, in particolare, per le espressioni usate dal’art. 1 l. n. 91/2006 ("in deroga a quanto disposto dall’art. 15, comma 2" della legge n. 206/2004), deve senza dubbio escludersi ogni valore interpretativo alla l. n. 91/2006, poichè essa si pone come legge speciale derogatoria, rispetto ad una legge generale di previsione di benefici per talune categorie di soggetti, ed ai modi e tempi ivi considerati per definire l’ambito degli aventi titolo.

Ulteriore conferma della interpretazione ora esposta, è data dalla modifica all’art. 15, comma 2, l. n. 206/2004, successivamente operata dall’art. 2, comma 106, lett. d) l. n. 244/2007, che, aggiungendo un periodo al detto comma 2, ha previsto che "i benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento".

Con tale ultima disposizione, il legislatore ha introdotto una ulteriore eccezione all’ambito temporale di applicazione dei benefici di cui alla l. n. 206/2004, specificando altresì che questi devono tuttavia interessare una più limitata categoria di soggetti, e precisamente non solo "cittadini italiani", ma "cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento".

Alla luce della ricostruzione normativa effettuata, occorre ritenere che la sentenza appellata:

– per un verso, abbia erroneamente attribuito natura interpretativa ad una legge (la l. n. 91/2006), avente invece chiara natura innovativa e derogatoria (e come tale applicabile solo per l’avvenire, ex art. 11 delle preleggi);

– per altro verso, ha erroneamente posto a supporto argomentativo della attribuita natura interpretativa alla legge, una disposizione (secondo periodo del comma 2 dell’art. 15 l. n. 206/2004) introdotta successivamente alla l. n. 91/2006, e quindi non applicabile temporalmente al caso di specie, e peraltro non applicabile anche ratione materiae, non avendo il legislatore con essa modificato la "qualità" dei cittadini italiani beneficiari (l’essere cioè vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), ma solo l’ambito temporale degli eventi considerati

Ne consegue che per i familiari delle vittime dell’eccidio di Kindu i benefici di cui alla l. n. 206/2004 non possono che essere riconosciuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 91/2006..

Per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Stante la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della difesa (n. 9147/2009 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *