Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20519

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che, con sentenza del 24.7.03, il Tribunale di Roma ha respinto le domande avanzate dalla Security Services s.r.l. e da C. F. nei confronti dell’AMA -Azienda Municipale Ambiente di Roma- s.p.a., della Nuova Autovox s.p.a. in A.S. e dell'(allora) Ministero dell’Industria e Commercio (oggi Ministero delle Attività Produttive), volte ad ottenere declaratoria di nullità del contratto con il quale la Nuova Autovox in A.S. aveva ceduto ad AMA il proprio complesso aziendale; che, in parziale accoglimento del gravame proposto dai soccombenti contro la decisione, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22.10.07, ha liquidato in un minore importo le spese del giudizio di primo grado poste a carico degli stessi;

che con separati ricorsi, l’uno notificato l’8.5.08 e l’altro il 9.5.08, l’Azienda Municipale Ambiente di Roma – AMA s.p.a da un lato e la Security Services s.r.l., e C.F. dall’altro, hanno chiesto la cassazione della predetta sentenza;

che ciascuna delle predette parti ha inoltre resistito al ricorso dell’altra con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale;

che la Nuova Autovox s.p.a. in A.S. ed il Ministero delle Attività Produttive hanno depositato controricorsi per resistere, rispettivamente, al ricorso principale ed a quello incidentale della Security Service e del C.;

che i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Motivi della decisione

che, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso in cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa; che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, per soddisfare il requisito in questione non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, nè occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (cfr. da ultimo, fra molte, Cass., nn. 10288/09, 7460/09, 2831/09, 15808/08); che, nella specie, nè il ricorso proposto dall’AMA s.p.a. nè quello proposto dalla Security Service s.r.l. rispondono all’esigenza di consentire l’immediata percezione del contenuto della sentenza impugnata necessario alla comprensione delle censure che le sono rivolte;

che, infatti, entrambi i ricorsi si limitano ad indicare la tipologia del giudizio e le conclusioni in esso precisate, ma non riassumono, quantomeno nelle sue linee essenziali, la vicenda processuale a partire dal primo grado, non accennano ai fatti costitutivi delle pretese azionate (così che, ad es., non è dato comprendere sotto quale profilo la Security Service ed il C. in proprio avessero interesse ad agire) e quali siano state le difese svolte da ciascun convenuto per contrastarle, non individuano i fatti controversi nè danno conto delle ragioni della decisione: in definitiva, non consentono di identificare in alcun modo le questioni dibattute ed, in conseguenza, di verificare se vi sia rispondenza fra queste ed i motivi di impugnazione;

che i ricorsi principali vanno pertanto dichiarati inammissibili per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3;

che, per la medesima ragione, vanno dichiarati inammissibili anche i ricorsi incidentali (peraltro tardivi) dell’AMA s.p.a. e della Security Service s.r.l. e del C.;

che l’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese fra le parti ricorrenti;

che la Security Service s.p.a. ed il C. vanno invece condannati a pagare le spese sostenute dai controricorrenti Ministero delle Attività Produttive e Nuova Autovox s.p.a. in A.S., che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; condanna la Security Service s.r.l. e C.F. a pagare al Ministero delle Attività Produttive ed alla Nuova Autovox s.p.a. in A.S., le spese processuali, che liquida in favore di ciascuna delle predette parti resistenti in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre per Nuova Autovox spese generali ed accessori di legge, e per il Ministero oltre spese presentate in debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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