Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20517

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Istituto Cinema e Industria e la s.r.l. Video Comunicazione hanno agito per il pagamento del corrispettivo di L. 99.995.700 spettante per l’attività esercitata in favore della Regione Abruzzo, della E.R.S.A. (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo) e delle società Casal Thaulero e Del Verde e consistente nell’organizzazione di una manifestazione promozionale svoltasi a New York alla fine di settembre del 1994. Hanno chiesto al Tribunale de L’Aquila di accertare l’inadempimento del contratto e di condannare i convenuti al pagamento del corrispettivo e al risarcimento dei danni (quantificati indicativamente in L. 300.000.000) e, limitatamente alle società private, hanno proposto azione subordinata di indebito arricchimento.

La Regione Abruzzo e l’E.R.S.A. eccepivano l’inesistenza di un contratto fra le parti. La società Del Verde contestava di aver accettato di partecipare alla manifestazione newyorkese cui non aveva interesse. La società Thaulero affermava di essersi limitata, per ragioni di cortesia, a fornire gratuitamente alcuni cartoni di vini di sua produzione.

Il Tribunale de L’Aquila ha respinto le domande rilevando che nessun contratto scritto era stato concluso tra l’Istituto e la s.r.l. Video Comunicazione da una parte e la Regione Abruzzo, la E.R.S.A. e le società convenute dall’altra.

La Corte di appello de L’Aquila in riforma della sentenza di primo grado ha condannato l’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale Servizi e Sviluppo Agricolo, già E.R.S.A.) al pagamento della somma di Euro 51.643,46 con interessi legali dalla domanda al saldo e al pagamento di due terzi delle spese processuali dei due gradi di merito in favore degli appellanti Istituto Cinema e Industria e Video Comunicazione s.r.l.. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

La Corte abruzzese ha rilevato che alla preventiva delibera della Giunta regionale, che aveva approvato il programma della manifestazione di New York, non può attribuirsi se non il contenuto e l’efficacia di una manifestazione della volontà interna dell’ente territoriale, diretta a incaricare l’E.R.S.A. di adottare le relative iniziative da concordare con l’Istituto Cinema e Industria e la s.r.l. Video Comunicazione. Conseguentemente i giudici di appello hanno escluso la conclusione di un contratto di sponsorizzazione fra gli appellanti e la Regione Abruzzo. La Corte ha invece ritenuto che alla Delib. 14 settembre 1994, n. 75, adottata dal Presidente dell’E.R.S.A. debba attribuirsi il valore di vera e propria approvazione della proposta contrattuale dei due enti appellanti.

Tale delibera ha infatti autorizzato, con atto provvisoriamente esecutivo, la partecipazione dell’E.R.S.A. alla manifestazione newyorkese, approvando il programma, il preventivo di spesa, pari complessivamente a L. 100.000.000, e l’erogazione del compenso. La Corte di appello ha ritenuto irrilevante che tale delibera del Presidente E.R.S.A. fosse soggetta alla ratifica, non intervenuta, del Consiglio di amministrazione e ciò in quanto il contratto fu eseguito prima dell’avverarsi della condizione risolutiva costituita dalla delibera negativa del C.d.A. sulla ratifica. La Corte ha poi respinto l’appello relativamente alla domanda di risarcimento danni e alla condanna delle società Thaulero e Del Verde mentre ha ritenuto assorbita la censura relativa all’azione subordinata di arricchimento senza causa "non potendo configurarsi un’azione di arricchimento senza causa in presenza dell’accoglimento dell’azione contrattuale, sia pure nei confronti di soggetto diverso dagli utilizzatori".

Ricorre per cassazione L’Azienda Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – A.R.S.S.A. in qualità di successore dell’ E.R.S.A. affidandosi a due motivi di ricorso.

Si difendono con controricorso l’Istituto Cinema e Industria e la s.r.l. Video Comunicazione.
Motivi della decisione

Con il primo motivo l’A.R.S.S.A. deduce violazione degli artt. 1353 e 1360 c.c., nonchè, in via eventuale, degli artt. 1359 e 1355 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5). La ricorrente ritiene infondata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la condizione risolutiva non potrebbe avverarsi e produrre i suoi effetti se il contratto ha già avuto esecuzione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della L.R. Abruzzo 9 maggio 1990, n. 62, art. 11 e delle norme – art. 1362 c.c., e segg. – in materia di interpretazione dei contratti e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che la ratifica del Consiglio di amministrazione era un atto che si inscriveva vincolativamente nel procedimento di formazione della volontà dell’ente pubblico e ne condizionava la validità ed efficacia e, del resto, anche al fine di escludere un affidamento in buona fede da parte dell’Istituto e della s.r.l. Video Comunicazione, la ricorrente rileva che la necessità della ratifica era stata contemplata espressamente nel provvedimento adottato dal Presidente pro tempore dell’E.R.S.A..

I due motivi di ricorso sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente.

L’identificazione da parte della Corte di appello di una accettazione contrattuale attribuibile all’E.R.S.A. si pone in contrasto con il disposto della L.R. abruzzese 9 maggio 1990, n. 62, art. 11, che consente al Presidente dell’E.R.S.A. di adottare, in caso di urgenza, debitamente motivata, deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e di dichiararle immediatamente esecutive ma impone altresì al Presidente di sottoporre entro venti giorni il provvedimento alla ratifica del Consiglio. Un’interpretazione coerente di tale disposizione non può che portare a escludere che tale provvedimento eccezionale, di competenza del Presidente, possa costituire un valido atto negoziale diretto a un destinatario esterno essendo diretto fisiologicamente all’espressione di una volontà temporanea del Consiglio di amministrazione e dell’E.R.S.A..

L’ipotesi che, attraverso il provvedimento presidenziale di autorizzazione, sia stata espressa una volontà contrattuale condizionata alla ratifica del Consiglio di amministrazione, oltre a sembrare incompatibile con le norme in materia di interpretazione dei contratti, dato che la dichiarazione del Presidente è intesa a autorizzare la partecipazione dell’E.R.S.A. alla manifestazione e non ad accettare le condizioni contrattuali proposte, presenta come limite insuperabile la conseguenza di attribuire al provvedimento il contenuto di una dichiarazione di volontà diretta all’accettazione di una proposta contrattuale che nello stesso tempo è soggetta alla definitiva manifestazione di volontà da parte dello stesso Ente.

Tale costruzione porta a due conseguenze alternative ma entrambe inaccettabili. Escludere qualsiasi rilevanza alla mancata ratifica del Consiglio di amministrazione ovvero rendere obbligata la ratifica da parte del Consiglio di amministrazione. Entrambe le ipotesi sono incompatibili con il disposto della citata legge regionale.

Il ricorso va pertanto accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto della domanda proposta nei confronti dell’E.R.S.A. (attuale A.R.S.S.A.) dall’Istituto Cinema e Industria e dalla s.r.l. Video Comunicazione.

In considerazione della peculiarità della fattispecie negoziale che ha visto le odierne controricorrenti vittime di un comportamento confuso e fuorviante dell’amministrazione si ritiene corrispondente a giustizia l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dall’Istituto Cinema e Industria e dalla s.r.l. Video Comunicazione. Spese dell’intero giudizio compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *