Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 06-06-2011, n. 22358 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G., G.V., G.M.G. e D.A.A., nella qualità di parti offese, a mezzo dei difensori, propongono distinti ricorsi per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale il GIP presso il Tribunale di Avezzano disponeva de plano l’archiviazione del procedimento a carico di R.C. e L.F., imputati del reato di cui all’art. 539 c.p., in relazione ad un omicidio colposo in danno di G.E., congiunto dei ricorrenti, ricoverato il (OMISSIS) presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS) e sottoposto ad una TAC solo dopo dodici ore dall’ingresso nella struttura e deceduto il successivo (OMISSIS).

Il GIP giudicava inammissibile l’opposizione sul rilievo che l’opposizione all’archiviazione proposta indicava quale oggetto delle investigazioni suppletive accertamenti non rilevanti e non pertinenti in ordine a circostanze già definite; inoltre, quanto alla infondatezza della notizia di reato, il GIP osservava come il sospetto che al momento del ricovero ospedaliero il G. fosse stato già colpito da emorragia cerebrale non trovava riscontro in atti.

Con i due motivi, strettamente connessi, i ricorrenti sostengono la violazione del diritto al contraddittorio e la carenza della motivazione, in quanto, nonostante l’indicazione di molteplici circostanze da investigare e dei relativi mezzi di prova, il GIP aveva emanato decreto di archiviazione adottando una motivazione del tutto apparente.

Sono state depositate memorie difensive anche nell’interesse degli imputati, con le quali è stato richiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

Il Procuratore generale in sede ha concluso per la manifesta infondatezza dei ricorsi sul rilievo della loro tardività.

La richiesta del Procuratore generale è solo parzialmente fondata giacchè dalla visione degli atti (consentita dalla natura della censura) emerge che il difensore di G.M.G. e D. A., avuto conoscenza del provvedimento del GIP in data 14.10.2009, ha presentato tempestivamente impugnazione in data 28.10.2009.

L’effetto estensivo dell’impugnazione opera a favore degli altri ricorrenti, i quali, come evidenziato dal Procuratore generale in sede, hanno proposto ricorso per cassazione dopo la scadenza del termine di gg. 15 fissato dall’art. 585 c.p.p..

Ciò premesso, i ricorsi sono fondati.

L’art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema equilibrato in forza del quale, attraverso il meccanismo dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, si vuole rendere effettivo il principio di obbligatorietà dell’azione penale in caso di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, ma, nel contempo, si vuole anche evitare istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi in tali ipotesi al giudice lo strumento per disporre de plano l’archiviazione (cfr. Corte cost., 11 aprile 1997 n. 95). Per l’effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.

Per la corretta applicazione della richiamata disposizione, è stata ritenuto (v., Sezioni unite, 14 febbraio 1996, Testa) che ai fini dell’apprezzamento sull’ammissibilità dell’opposizione occorra tenere conto della pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine proposti (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) e che il giudice è tenuto a delibare se la persona offesa abbia adempiuto all’onere impostogli di indicare "l’oggetto della investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova".

In conclusione, la inammissibilità della opposizione (che legittima il giudice alla emissione di un provvedimento de plano, senza la previa instaurazione del contraddittorio attraverso il rito camerale) può derivare esclusivamente dalla mancanza delle due predette condizioni, che, in quanto tassativamente previste quale limite del diritto dell’interessato all’attivazione del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni; in particolare eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.

Sotto questo profilo, il provvedimento del GIP, nel caso in esame, appare meritevole di censura avendo il giudice dichiarato inammissibile l’opposizione sul rilievo che oggetto delle investigazioni erano "accertamenti irrilevanti e non pertinenti in ordine a circostanze definitivamente chiarite", senza alcuna indicazione delle ragioni giustificative della ritenuta irrilevanza dei molteplici e specifici adempimenti istruttori richiesti, analiticamente elencati nell’atto di opposizione.

Il ricorso va, pertanto, accolto per evidente violazione del principio del contraddittorio, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avezzano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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