Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 06-06-2011, n. 22342 Attenuanti comuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

simo del foro di Ragusa, il quale si associa alle conclusioni del PG.
Svolgimento del processo

N.M. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, accogliendo l’appello del Procuratore generale e rigettando il proprio, nel riconoscerlo colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestatogli (in concorso con altra imputata, non ricorrente), riformava in peius la sentenza di condanna di primo grado, resa in esito a giudizio abbreviato, revocando le già concesse attenuanti generiche e riformulando in termini più gravi la pena.

Con unico motivo, deduce l’illegittimità della decisione, sotto il profilo della ritenuta inammissibilità dell’appello del Procuratore generale (dal cui accoglimento era conseguito l’aggravamento sanzionatorio), argomentato sui limiti all’appello del pubblico ministero in caso di sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato: appello che l’art. 443 c.p.p., comma 2, limita all’ipotesi in cui "si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato".
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

N.M. è stato giudicato con rito abbreviato dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, per il reato di detenzione e spaccio di diverse sostanze stupefacenti ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con riferimento al quale veniva negata la sussistenza dell’attenuante di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva appello dolendosi del trattamento sanzionatorio infittogli.

La decisione veniva altresì impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa che proponeva ricorso per cassazione per erronea concessione delle attenuanti generiche.

Ai sensi dell’art. 580 c.p.p. il ricorso del P.M. veniva convertito in appello.

La Corte di Catania con la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso del P.M. riformava la sentenza revocando la concessione delle attenuanti generiche; rigettava il ricorso proposto dall’imputato.

E’ indubbiamente vera la premessa da cui parte il ricorrente, in forza della quale, la concessione delle attenuanti generiche al prevenuto non modifica il titolo del reato, sicchè sarebbe inammissibile l’appello proposto dal p.m. avverso la sentenza, emessa nel giudizio abbreviato, che abbia riconosciuto le attenuanti generiche. Il ricorrente, peraltro, trascura di considerare che, nella fattispecie sub iudice, si verte in ipotesi di conversione del ricorso per Cassazione in appello ex art. 580 c.p.p..

Il pubblico ministero, cui era preclusa la facoltà di proporre l’appello ex art. 443 c.p.p., ha legittimamente proposto ricorso per Cassazione, che si è convertito in appello, proprio in virtù della richiamata disposizione, in ragione dell’appello contestualmente proposto dall’imputato.

E in proposito il giudicante ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale, in tema di giudizio abbreviato, quando l’imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l’eventuale ricorso per Cassazione proposto dal p.m. si converte in appello in applicazione dell’art. 580 c.p.p., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la corte di appello deve sindacarne l’ammissibilità secondo i parametri dell’art. 606 c.p.p., ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte territoriale riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all’annullamento della pronuncia di primo grado.

Nel caso in esame il problema posto con il ricorso convertito in appello del procuratore generale riguardava l’erronea concessione delle attenuanti generiche e, come tale, si trattava di una censura di mera illegittimità. Avvenuta la conversione, il giudice di appello aveva dunque il potere di formulare una nuova valutazione degli elementi ritenuti dal giudice di primo grado idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Al riguardo il giudicante ha richiamato le modalità della condotta, i precedenti specifici del N. ed il comportamento processuale del medesimo.

Da queste esatte premesse, la Corte territoriale ha fatto discendere la revoca delle attenuanti generiche.

Con la conseguenza che non ci troviamo in presenza di un aumento di pena- a seguito della revoca delle attenuanti generiche- non consentito dal sistema delle impugnazioni nel giudizio abbreviato (v. da ultimo Sezione 4, 11 luglio 2007, Ogbechi e altro, rv. 237986).

Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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