Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 06-06-2011, n. 22340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.S. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna confermava il giudizio di responsabilità per il reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, commesso in data (OMISSIS), in danno della trasportata G.A. .

Sui motivi di appello, diretti ad ottenere l’assoluzione dell’imputato sul rilievo della scarsa chiarezza della dinamica del sinistro e sulla carenza di prova circa la correlazione causale tra la condotta dell’imputato e l’evento, la Corte di merito ne ha argomentato l’infondatezza, attraverso un adesivo richiamo, per relationem, alla motivazione del giudice di primo grado e rispondendo alle doglianze proposte con i motivi di appello, rivolte essenzialmente a fornire una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro. I giudici di appello hanno valorizzato come causa determinante dell’incidente l’eccessiva velocità dell’autovettura condotta dall’imputato (intorno ai 118 Km/h).

Il ricorrente articola due motivi.

Con il primo lamenta la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte di appello si era limitata a ribadire le argomentazioni del primo giudice, senza prendere in considerazione i motivi di impugnazione diretti d evidenziare la configurabilità di cause sopravvenute ex art. 41 c.p., comma 2.

Analoga censura viene scolta con il secondo motivo afferente il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la commisurazione della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato per mancanza del requisito della specificità dei motivi.

Come costantemente affermato da questa Corte (v. tra le altre, sez. 6, 30 ottobre 2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame. Ciò, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4.

Ciò a fronte di una sentenza che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha individuato con certezza nella eccessiva velocità del mezzo, la causa esclusiva del sinistro, escludendo espressamente l’intervento di qualsiasi agente esterno idoneo a determinare l’evento a prescindere dalla condotta colposa del ricorrente.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla valutazione espressa sul trattamento sanzionatorio.

In relazione all’adeguatezza della pena ed al negativo apprezzamento di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, appare, invero, assolutamente corretto e insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine alla precedente sentenza di condanna ed alla condotta dell’imputato successiva al sinistro che lo rendevano immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio. Di talchè le invero generiche censure circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano manifestamente infondate.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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