Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 06-06-2011, n. 22339 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.P. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella resa di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fini di cessione di cocaina), con il riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità e della riduzione per il rito.

La decisione di condanna valorizza, conformemente in primo e in secondo grado, le dichiarazioni "spontanee" rese dal S., in occasione del controllo di polizia cui era stato sottoposto, circa l’intenzione di cedere la droga detenuta, pure di quantitativo modesto (trattavasi di cocaina del peso di grammi 0,6656, con percentuale di principio attivo pari al 20,4%).

Con il ricorso, si contesta il giudizio di responsabilità, sostenendosi che gli elementi fattuali avrebbero dovuto deporre per la destinazione all’uso personale, mentre la condanna sarebbe stata basata solo sulle dichiarazioni "spontanee" rese dal S., vuoi quelle rese nell’immediato, la sera del controllo, vuoi quelle rese il giorno successivo allorquando il S. si era presentato presso l’ufficio della p.g.: dichiarazioni che si assume non potevano essere definite tali, tanto che già il giudice di primo grado non aveva valorizzato a carico le prime di tali dichiarazioni; mentre anche le seconde, siccome collegate alle prime e ispirate all’esigenza di confutarle, dovevano essere considerate inutilizzabili.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, siccome volto a contestare nel merito il giudizio di responsabilità, basato, sulla base di un apprezzamento incensurabile, proprio sulle dichiarazioni spontanee (quelle rese dal prevenuto la mattina dopo l’accertamento del fatto, allorquando ebbe a presentarsi presso l’ufficio di p.g. per chiarire la vicenda), correttamente utilizzate in ossequio alla disciplina di legge.

Va ricordato, infatti, che le dichiarazioni autoindizianti rese spontaneamente dall’indagato ( art. 350 c.p.p., comma 7), mentre non sono utilizzabili nel dibattimento se non ai fini delle contestazioni, possono essere utilizzate pienamente, a fini di prova, nel giudizio abbreviato, considerata la peculiare natura di tale rito, fondato su un giudizio allo stato degli atti. Del resto, nel giudizio abbreviato non rilevano le ipotesi di c.d. inutilizzabilità "relativa" della prova stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale e, in tale categoria, vanno ricomprese le dichiarazioni di che trattasi, mentre nella categoria della c.d. inutilizzabilità "assoluta" o "patologica" possono farsi rientrare solo gli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in ogni altra fase del procedimento (Sezione 6, 10 febbraio 2010, Giorni, non massimata).

Nessun dubbio, allora, sulla correttezza della determinazioni giudiziale, non potendosi ammettere alcun vizio di inutilizzabilità successiva per le dichiarazioni di che trattasi, in conseguenza della riconosciuta inutilizzabilità delle prime, esattamente non considerate ai fini della decisione; e ciò anche in ragione del principio in forza del quale, in materia di inutilizzabilità non trova applicazione il principio dettato dall’art. 185 c.p.p., comma 1, secondo cui la nullità di un atto rende invalidi tutti gli atti consecutivi che da quello dipendono.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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