Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-06-2011, n. 22356

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La terza sezione penale di questa Corte Suprema di cassazione, con sentenza del 6 maggio 2010, ha rigettato il ricorso di S. F. avvero la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Napoli recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8, per aver concesso in uso diversi locali ai fini del meretricio.

2. Propone ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. la condannata, tramite il difensore.

Si deduce che la pronunzia è affetta da errore di fatto oltre che di diritto laddove afferma che l’irregolarità della notificazione della citazione dell’imputata per il giudizio di appello non fosse stata eccepita dal difensore. Al contrario, la censura venne tempestivamente proposta, come documentato dal verbale d’udienza che viene pure allegato in copia.

Un ulteriore errore di fatto afferisce all’enunciazione contenuta nella pronunzia di legittimità, secondo cui il giudice di merito non avrebbe ritenuto la precedente condanna per reato analogo come elemento determinante ai fini della responsabilità, ma solo come circostanza rilevante in relazione alla dimostrazione della proclività a delinquere. Tale valutazione si pone in obiettivo contrasto con il tenore letterale della sentenza d’appello, laddove si assume che il precedente specifico è elemento idoneo a completare il quadro indiziario.

Gli indicati errori vengono ritenuti determinanti ai fini della decisione di merito. E si chiede la sospensione degli effetti della sentenza per i gravi pregiudizi che essa reca alla ricorrente.

3. Il ricorso, che prospetta un errore di fatto, è inammissibile perchè proposto da soggetto non legittimato. Questa Corte ha ripetutamente enunciato il condiviso principio che è inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell’errore di fatto, previsto dall’art. 625 bis c.p.p., proposto nell’interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale.

Tale giurisprudenza ha argomentato dalla previsione contenuta nel medesimo art. 625 bis c.p.p., che individua la titolarità della richiesta in capo al Procuratore Generale e al condannato; e da quella di cui all’art. 571 c.p.p., che, in materia di impugnazioni, fa riferimento espresso al "difensore dell’imputato" e non al "difensore del condannato (ad es. Cass. 2, 5 novembre 2003, Rv.

227694 ; Cass. 4, 27 giugno 2002; Rv. 222917). Nè contrasta con tale indirizzo la pronunzia in cui si è affermato che, nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale rilevabile di ufficio ex art. 625 bis c.p.p., ed emendabile con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p., non è necessaria una procura speciale del difensore per proporre il ricorso straordinario. Nella specie, la Corte ha ritenuto che, sussistendo il potere "ex officio" di rilevare l’errore, sia contrastante con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la preventiva dichiarazione di inammissibilità per mancanza della procura speciale al difensore (Cass. 4, 17/11/2005,03/03/2006, Rv. 233395). La sentenza in questione, dunque, fa riferimento al solo caso in cui si sia in presenza di errore materiale, rilevabile d’ufficio in ogni tempo ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., commi 3 e 4. Essa non è pertanto pertinente quando si versi, come nel caso in esame, nell’ambito dell’errore di fatto.

Nel presente procedimento la procura speciale difetta, sicchè si configura con evidenza l’inammissibilità del gravame.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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