Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-06-2011, n. 22355 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

G Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p., nei confronti di A.L. in ordine ai reati di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, art. 189 C.d.S. e art. 367 c.p..

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che erroneamente è stata ritenuta la continuazione tra tutti gli illeciti, trascurando che tra i reati colposi e quello doloso di cui all’art. 367 c.p. non può configurarsi un medesimo disegno criminoso.

2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato. Effettivamente la sentenza impugnata ritiene l’esistenza della continuazione tra tutti gli illeciti sopra indicati. Tale valutazione è priva di motivazione ed è comunque censurabile, posto che, come correttamente dedotto dal ricorrente, non risulta razionalmente concepibile un disegno illecito che colga il menzionato reato colposo e gli altri dolosi.

Pure con tutta evidenza fondata è l’altra doglianza, posto che l’art. 222 C.d.S., prevede che all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 589 c.p. consegue di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con la sentenza di patteggiamento vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale previsto dall’art. 445 c.p.p., limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne consegue che con la pronunzia ex art. 444 c.p.p., deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida cui si riferisce il presente giudizio, e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.

La pronunzia deve essere conseguentemente annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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