Cons. Stato Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 3491 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Premesso che la questione dell’occupazione abusiva del terreno da parte dei ricorrenti appare del tutto estranea alla legittimità dell’abuso, deve osservarsi che il provvedimento impugnato appare del tutto legittimamente affidato all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n.14819/2009, che peraltro non risulta impugnato nel termine.

L’appellante erroneamente poi denuncia l’illegittimità di una formula di rito per cui, con riferimento alla presenza degli avvocati, si fa riferimento al "verbale d’udienza", e tale annotazione ha rilievo solo se ed in quanto questi sono presenti.

La pronuncia con decisione semplificata è una facoltà del Collegio in relazione alla natura delle questioni che nella specie appare del tutto esente da mende.

Sul piano della legittimità dei provvedimenti di demolizione degli abusi edilizi, la presenza di altri responsabili, rileva solo nell’ambito dei rapporti privati interni tra gli abusivi.

In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 3.000,00 a carico del Ministero delle Infrastrutture.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. respinge l’appello come in epigrafe proposto.

– 2. condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di questo giudizio che vengono liquidate in Euro 3.000,00 oltre all’IVA e al ad IVA ed al contributo alla Cassa Nazionale Forense

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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