Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20506

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 20 febbraio 2001, definendo la causa instaurata da R.S., nella qualità di procuratore speciale dei suoi genitori R.R. e F. F., nei riguardi di Pavimentai spa e Le Assicurazioni Generali spa, nonchè di R.A.S. (ora Allianz) spa, di C.I.C. (ora Impresa L. Sordi) spa, di Assedile s.p.a., di Lafer Chioggia spa (ora Edilcapital srl), di La Fondiaria spa e della ditta A. C., per il risarcimento dei danni causati dal decesso di R.L. (fratello di esso rappresentante e figlio dei rappresentati) a seguito di un infortunio sul lavoro occorso l’ (OMISSIS) in un cantiere edile sito all’aeroporto di (OMISSIS), dichiarava la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e compensava le spese, rilevando l’inidoneità della documentazione prodotta a riprova della legittimazione attiva. Interponeva appello, nella medesima qualità, il R., al quale resistevano tutti i convenuti, fra l’altro insistendo (tranne l’ A.) nelle eccezioni preliminari – di giudicato e prescrizione – già sollevate e proponendo – alcuni – appello incidentale avverso la pronuncia sulle spese di primo grado.

La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame principale e quello incidentale sulle spese. Riteneva la Corte che, diversamente da quanto osservato dal tribunale, era fondata l’eccezione di giudicato, formatosi sulla sentenza del Pretore di Milano del 24.7.1995 che aveva rigettato, per difetto di prova in ordine alla titolarità del diritto azionato in capo agli attori quali eredi del deceduto, un precedente ricorso proposto dal R., in proprio e quale procuratore speciale dei genitori e dei fratelli, avente i medesimi petitum e causa petendi. Aggiungeva che in ogni caso, ove pure si fosse considerato che l’ A. non aveva proposto l’eccezione di giudicato, l’appello, proposto avverso la statuita inidoneità della documentazione prodotta a sostegno della legittimazione di parte attrice, era comunque privo di fondamento, sotto più profili.

Avverso tale sentenza, depositata il 4 agosto 2005, il R., nella medesima qualità ed in base alla stessa procura conferitagli dai genitori, ha, con atto notificato il 27 ottobre 2006, proposto ricorso a questa Corte affidato a tre motivi. Resistono tutti gli intimati (ad eccezione dell’ A.) con controricorsi (quello de La Fondiaria depositato tardivamente). Il R., la Edilcapital srl e la Allianz spa hanno depositato memorie difensive.
Motivi della decisione

Prima di esaminare il merito dell’impugnazione, occorre verificare, anche alla luce della eccezione sollevata al riguardo in controricorso da Edilcapital srl, la regolare instaurazione del rapporto processuale, tenendo conto in particolare: a) che R. S. ha proposto il ricorso, conferendo a margine procura ai difensori che hanno sottoscritto l’atto, nella dichiarata qualità di "procuratore speciale" di R.R. e F.F.; b) che, nel precisare e documentare – come è suo onere – tale qualità, ha fatto riferimento (cfr. n. 1 dell’elenco documenti allegati) e prodotto un documento definito "procura speciale alle liti" rilasciatagli dai predetti R. e F. il 26 gennaio 1996, procura che lo abilita esclusivamente "a promuovere davanti alle Autorità Giudiziarie competenti la causa relativa ai danni subiti dai sottoscritti".

E’ chiaro dunque che il ricorrente non è procuratore "ad negotia", cioè non è munito di poteri rappresentativi in senso sostanziale, bensì solo processuale. Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte – che il collegio condivide – secondo cui la procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c., per il giudizio di cassazione può essere rilasciata direttamente dalla parte oppure da chi sia da questa investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (cfr. ex multis Cass. Sez. 1^, n. 3658/1985; S.U. n. 8681/1995; Sez. 3^ n. 11765/2002; sez. 2^, n. 16736/2005).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano per ciascuna delle parti resistenti in Euro 1.500,00 – di cui Euro 1.400,00 per onorari – oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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