Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-06-2011, n. 22354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

G Dott. Russo Rosario, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A.M. ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza adottata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, con la quale il presidente del Tribunale di Venezia ha respinto i ricorsi presentati dallo stesso ricorrente e dal suo avvocato avverso i provvedimenti del Tribunale in data 22 dicembre 2008, di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed in data 6 novembre 2009 di rigetto dell’istanza di liquidazione degli onorari e spese.

Si lamenta che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto l’efficacia retroattiva del cit. D.P.R., art. 76, comma 4 bis, introdotta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con la L. n. 125 del 2008, che ha previsto la presunzione di titolarità di beni Illeciti ostativi alla ammissione al beneficio in questione per le persone condannate per il reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Al riguardo erano state prospettate questioni di legittimità costituzionale che il Tribunale di Venezia non ha preso in considerazione.

Si lamenta altresì che inescusabilmente il Tribunale ha ritardato la statuizione di revoca del beneficio, avendola adottata a ben sei mesi di distanza dalla promulgazione della novella, con conseguenti inevitabili violazioni del diritto di difesa dell’imputato. Pure a tale riguardo erano state prospettate questioni di costituzionalità che sono state trascurate. Si tratta di questioni che, per quanto atto emerge dal tenore del gravame, si ritiene che non siano state risolte dalla sentenza costituzionale n. 130 del 2010.

Si conclude che il ricorrente è stato validamente ammesso al patrocinio gratuito quantomeno fino all’epoca dell’entrata in vigore della novella in questione e che quindi, al più, la revoca può essere legittima solo per il periodo successivo.

1.1 Il ricorrente è nel frattempo deceduto. Il difensore ha richiesto con una memoria che il ricorso venga comunque deciso per evitare pregiudizio alla vedova erede che sottoscrive la memoria stessa.

2. Il ricorso è divenuto inammissibile a seguito del decesso dell’ A., che ha determinato la cessazione della vicenda impugnatola. D’altra parte, la vedova che ha invocato la decisione del ricorso non ha documentato la qualità di erede, nè risulta formalmente costituita, sicchè non vi sono le condizioni di legge per l’esame del merito.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta morte del ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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