Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-06-2011, n. 22353 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello ha accolto parzialmente la domanda avanzata da G.M., intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita.

2. Ricorre per cassazione il richiedente proponendo quattro motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che la corte d’appello ha ritenuto doloso o comunque in malafede il comportamento nel corso della custodia dimenticando che la pronunzia di merito ha dato atto che le dichiarazioni confuse del prevenuto trovano giustificazione nella enorme difficoltà di ricordare fatti avvenuti più di sei mesi prima; ed ha quindi confortato la tesi difensiva della buona fede.

Si assume altresì che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, la lettera inviata alla fidanzata non ha aggravato il quadro indiziario, poichè la ragazza è stata interrogata il 15 novembre 2005 ed ha chiarito il contenuto della lettera e delle richieste del fidanzato. Da tale data può ritenersi che, atteso il tenore chiarificatore delle dichiarazioni, non vi è stato un peggioramento della posizione dell’imputato. La questione non ha comunque influito sulla protrazione della misura cautelare, tanto è vero che nelle due sentenze di merito tale aspetto della vicenda ha assunto scarsissimo rilievo. Si conclude che le questioni relative al carteggio tra i due fidanzati sono state prive di rilevanza causale sia in relazione alle misure cautelari che alle sentenze emesse nei due gradi del processo di merito.

2.2 Con il secondo motivo si censura la motivazione per ciò che attiene al calcolo dell’entità dell’indennizzo. Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che dal 9 agosto al 17 novembre vi sia un intervallo di 40 giorni e non di 100. Pertanto, ove pure si volessero utilizzare i criteri espressi nella stessa ordinanza impugnata, la somma liquidata dovrebbe essere di Euro 15.000 e non di Euro 6000.

Si chiede pertanto, comunque, la rettifica dell’importo nella presente sede di legittimità. 2.3 Con il terzo motivo si censura la motivazione in relazione alla suddivisione della custodia in due periodi. Erroneamente è stato ritenuto che si sia in presenza di condotta gravemente colposa. Se tale fosse stata la valutazione delle Gip gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi alla locale procura della Repubblica in ordine al reato di cui all’art. 377 c.p.. In realtà tale aspetto della vicenda non ha avuto alcuna influenza sulla carcerazione che avrebbe potuto essere invece evitata attraverso una più attenta istruttoria, anche a fronte delle disperate dichiarazioni di innocenza del prevenuto.

2.4 Con l’ultimo motivo si censura la determinazione dell’indennizzo.

Da un lato si ritiene censurabile l’affermazione della corte genovese secondo cui la entità giornaliera standard non possa essere aumentata in relazione al caso concreto: essa è in contrasto con larga parte della giurisprudenza di legittimità. In ogni caso il giudice di merito ha considerato soltanto alcuni elementi della situazione del prevenuto, quelli che si assumono come negativi;

omettendo invece di considerarne altri quali la giovane età, lo stabile lavoro, le amicizie ed il legame sentimentale, contravvenendo ai principi di equità e giustizia che fondano l’istituto in questione.

2.4 L’avvocatura dello Stato ha presentato una memoria chiedendo la reiezione del ricorso.

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1 L’ordinanza espone che il richiedente è stato sottoposto alla custodia in carcere dal 9 agosto 2005 al 4 agosto 2006, data in cui il Tribunale di Genova ha disposto la revoca della misura cautelare;

che l’imputazione riguardava una tentata rapina e la detenzione ed il porto illegale di un’arma da fuoco; che la misura cautelare è stata emessa a seguito di riconoscimento fotografico da parte della vittima; che la misura cautelare è stata infine revocata sulla base dei tabulati telefonici che hanno confortato l’alibi difensivo.

Si considera altresì che, con atto in data 18 novembre 2005, il Gip del Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare evidenziando l’esistenza di un quadro cautelare aggravato soprattutto da una lettera sequestrata nella cella dell’imputato con la quale la sua ex fidanzata rifiutava la richiesta di rendere dichiarazioni per fornirgli un alibi, assumendo di non essere stata in sua compagnia la sera in cui venne commesso il reato.

La Corte ritiene che per il primo periodo di detenzione (dal 9 agosto 2005 al 17 novembre 2005) la domanda debba essere accolta e che, invece, a far tempo dal 18 novembre, data del richiamato provvedimento del Tribunale, la protrazione della custodia cautelare trovi giustificazione anche alla luce di condotta gravemente colposa dell’imputato che scrisse ben tre lettere alla sua fidanzata per invitarla insistentemente a confermare l’alibi, sebbene non fosse per nulla sicuro di aver trascorso in sua compagnia la serata in questione. L’uomo, in tali missive, blandiva la ragazza con dichiarazioni di affetto e di gratitudine. Tale comportamento evidenziava pericolo di inquinamento della prova ed appariva sintomatico della responsabilità.

Quanto alla determinazione dell’entità dell’indennizzo si considera che l’imputato non era incensurato, che il permesso di soggiorno era scaduto, che non vi fu clamore esterno, trattandosi di soggetto straniero poco inserito nel tessuto sociale, che il reddito mensile di Euro 1400, frutto dell’attività lavorativa, non evidenzia un pregiudizio particolarmente rilevante, che l’imputato ha tenuto un comportamento scorretto riconducibile al tentativo di inquinamento della prova. Per tali ragioni si riduce l’entità giornaliera dell’indennizzo dalla misura standard a Euro 150, importo che moltiplicato per i 40 giorni della detenzione conduce alla somma complessiva di Euro 6000. 3.2 Immune da censure appare la valutazione, prima sintetizzata, con cui si scandiscono due momenti distinti nel corso della custodia cautelare. Con apprezzamento di merito ampiamente argomentato, immune da vizi logici e quindi non sindacabile nella presente sede di legittimità, si dimostra che la corrispondenza indirizzata alla fidanzata per indurla a sorreggere l’alibi sia altamente censurabile ed abbia prodotto l’effetto di incrementare il quadro indiziario giustificando la protrazione della detenzione.

3.3 E’ invece per più versi censurabile la valutazione in ordine alla determinazione dell’indennizzo; sia perchè calcola erroneamente in 40 giorni la durata della custodia da indennizzare, mentre essa è in realtà di oltre tre mesi; sia perchè riduce significativamente l’entità dell’indennizzo, rispetto alla misura standard, sulla base di una considerazione parziale del contesto fattuale.

In tema di equa riparazione per l’ingiusta detenzione la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato un canone base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare (6 anni) e la durata dell’ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo può essere dimezzata nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività.

Come enunciato da questa Corte in innumerevoli occasioni, tale aritmetico criterio di calcolo costituisce solo una base, utile per sottrarre la determinazione dell’indennizzo all’imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto. Il meccanismo in questione individua l’indennizzo in una astratta situazione standard, nella quali i diversi fattori di danno derivanti dall’ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale valore può subire rimaneggiamenti verso l’alto o verso il basso sulla base di specifiche contingenze proprie del caso concreto.

Occorre quindi esaminare i fattori documentati, afferenti alla personalità ed alla storia personale dell’imputato, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione eziologia con l’ingiusta detenzione patita. Il calcolo finale ben potrà essere il frutto della ponderazione di documentati fattori di segno contrario. Al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale; ma ciò non significa che, come sopra accennato, ci si debba affidare ad una ponderazione intuitiva che si sottragga all’analisi ed alla valutazione delle indicate contingenze rilevanti. Al contrario, proprio quando compie valutazioni discrezionali, il giudice è tenuto ad offrire una motivazione che, magari in modo sintetico ma comunque esaustivamente, dia conto del materiale probatorio utilizzato e della valutazioni espresse, in modo che sia possibile ripercorrere l’iter logico seguito.

L’ordinanza in esame non si attiene compiutamente agli indicati principi. Essa, infatti, ha determinato l’indennizzo riducendo assai significativamente la misura media sulla base di una valutazione incompleta del quadro complessivo; trascurando di considerare nel suo obiettivo significato elementi di carattere positivo come lo svolgimento di una regolare e ben retribuita attività lavorativa e la giovane età; e traendo elementi negativi da una non meglio determinata "non incensuratezza". Si impone quindi, una rinnovata valutazione che tenga conto, in aderenza al principio sopra espresso, di tutte le peculiarità del caso; ferma restando la natura indennitaria della procedura in questione.

Appare congruo compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione dell’indennizzo, con rinvio alla Corte d’appello di Genova.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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