Cons. Stato Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 3489 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ello e l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

considerato che va condivisa l’affermazione del T.A.R. in relazione alla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione in cui la parte appellante si duole del comportamento dell’amministrazione per quanto attiene alla quantificazione del canone dovuto per l’utilizzo del bene pubblico in uso;

considerato che tale materia, già attribuita alla giurisdizione ordinaria a norma dell’art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è stata ulteriormente confermata in capo a tale plesso giurisdizionale a norma dell’art. 133, comma 1, lett. B) del codice del processo amministrativo;

considerato che pertanto l’appello va respinto, dovendosi confermare la decisione di rito del T.A.R. in merito alla carenza di giurisdizione in materia, mentre le spese possono essere compensate, in relazione alle decisioni contraddittorie assunte nella fase cautelare e poi nella decisione di merito in primo grado;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

Respinge l’appello (ricorso n. 3494/2011).

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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