Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-06-2011, n. 22352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Como ha respinto l’istanza avanzata da P. D., intesa ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso decreto penale di condanna. Si è considerato che il decreto stesso gli è stato notificato in data 26 giugno 2009 presso il difensore d’ufficio avv. Lovisetti, nel cui studio aveva eletto domicilio a seguito del verbale di identificazione della Polizia della strada in data (OMISSIS); e che lo stesso difensore ha inviato al ricorrente una missiva che porta la data del 26 giugno 2009, recante notizia dell’avvenuta notifica e della facoltà di impugnare il provvedimento nel termine di 15 giorni. Solo in data 3 agosto 2009 è stata depositato atto di nomina di difensore di fiducia che reca la data del 12 gennaio 2009.

Se ne è desunto che non esistono i presupposti previsti dall’art. 175 c.p.p..

2. Ricorre per cassazione l’interessato esponendo che il difensore di fiducia avvocato Frigerio, nominato in data 12 gennaio 2009, ha informato al riguardo il difensore di ufficio. Lo stesso difensore di fiducia ha subito presentato alla locale Procura della Repubblica istanza ai sensi dell’art. 335 c.p.p., cui ha fatto seguito comunicazione della inesistenza di iscrizioni. Si espone altresì che la missiva inviata in data 26 giugno 2009 dal difensore di ufficio non è mai stata ricevuta. Solo in data 24 luglio lo stesso difensore d’ufficio ha inviato nuova missiva cui allegava la precedente, sollecitandone il riscontro.

Si assume altresì che il difensore di ufficio, avuta conoscenza dell’emissione del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto avvisare immediatamente il difensore di fiducia. Si espone pure che la nomina del difensore di fiducia è stata depositata nell’agosto 2009 solo a causa dell’esito della richiesta di informazioni relative ad iscrizione nel registro delle notizie di reato. Infine si rappresenta che a fronte della missiva del difensore di ufficio in data 24 luglio 2009 il difensore di fiducia ha tempestivamente presentato istanza di rimessione nel termine e contestuale opposizione a decreto penale con atto in data 30 luglio 2009, atteso che solo in tale momento si è avuta effettiva conoscenza del decreto ridetto.

In tale situazione si ritiene che si configuri un assoluto impedimento che da corpo alla forza maggiore prevista dalla legge e che può essere invocata anche dal difensore come chiaramente indicato dall’art. 175 c.p.p..

3. Il ricorso è infondato. Esso espone una serie di argomenti solo in parte documentati, dai quali non è dato neppure comprendere se, infine, l’invocata forza maggiore riguardi l’imputato o il suo difensore.

Sta di fatto che l’atto di cui si discute è stato ritualmente notificato al P. nel domicilio eletto. D’altra parte, non esiste un obbligo giuridico del difensore d’ufficio di avvisare il difensore di fiducia.

Lo stesso difensore di fiducia, in base a quanto dallo stesso prospettato, ha scelto di non depositare tempestivamente l’atto di nomina, pur in presenza di formale verbale di contravvenzione afferente proprio alla contravvenzione oggetto del processo; e ciò indipendentemente dalla discussa esistenza di certificazione non esatta della Procura della Repubblica in ordine alla pendenza di procedimenti.

Infine, dalle missive dei 26 giugno e del 24 luglio, allegate dal ricorrente ed alle quali si è sopra fatto cenno, non emerge la data di spedizione e ricezione, sicchè da esse non può trarsi alcuna oggettiva illazione.

Conclusivamente, non è documentata alcuna obiettiva circostanza che possa giustificare la restituzione nel termine. Il gravame deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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