Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-06-2011, n. 22336 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

non è più previsto dalla legge come reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE L’imputata in epigrafe ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione, avvero la sentenza che la ha condannata alla pena di Euro 300 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., commesso l'(OMISSIS).

Rileva preliminarmente l’intervenuta depenalizzazione della fattispecie in questione. Il reato, infatti, è stato accertato in chiave sintomatica, sicchè correttamente, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, il giudice ha ritenuto, pel principio del favor rei, l’esistenza della fattispecie di cui al novellato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), la più lieve tra quelle previste dalla disciplina della guida in stato di ebbrezza all’epoca della sentenza, ed ha irrogato la sanzione dell’ammenda.

Successivamente, per effetto della L. 29 luglio 2010. n. 120, la fattispecie in questione è stata trasformata in illecito amministrativo. In conseguenza, ai sensi dell’art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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