Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 20491 Notificazione del gravame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 30-4-2002 il Tribunale di Pistoia rigettava la domanda proposta da M.O. nei confronti di L.M., diretta ad ottenere l’annullamento del testamento pubblico di M.B., ricevuto il 15-11-1993 dal notaio Stromillo e pubblicato il 2-8-1994, con il quale il de cuius aveva nominato unica erede la convenuta.

Avverso tale sentenza, notificata il 19-4-2003 collettivamente e impersonalmente agli eredi dell’attrice, proponevano appello S. L. e S.E., quali eredi di M.O., con atto notificato il 28-5-2003.

Con sentenza depositata il 25-5-2010 la Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile il gravame, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 325 c.p.c..

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso S. L. e S.E., sulla base di un unico motivo.

L.M. ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1) Preliminarmente si rileva che il controricorso è stato depositato il 24-4-2006, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione (effettuata il 10-3-2006), prescritto dall’art. 370 c.p.c., comma 3. Ciò comporta l’improcedibilità di tale atto, evincendosi detta sanzione, pur in difetto di un’espressa previsione del citato art. 370 c.p.c., comma 3, dai principi generali del processo civile in tema d’inosservanza dei termini relativi ad atti processuali contenenti difese da portare a conoscenza del giudice e dell’avversario (v. Cass. Sez. 3, 12-9-2005 n. 18091; Cass. Sez. 3, 10-3-2000 n. 1805; Cass. Sez. 1, 21-9-2008 n. 9440; Cass. S.U., 30/7/1981 n. 4859).

2) Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 286 e 328 c.p.c.. Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, la notificazione della sentenza effettuata nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto, deve considerarsi inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

11 motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, nel caso in cui si verifichi la morte di una parte nel tempo compreso tra la pubblicazione e la notificazione della sentenza, l’altra parte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, deve effettuare la notificazione agli eredi della parte defunta e non al procuratore di quest’ultima, atteso che l’impugnazione va proposta da e contro i soggetti reali del rapporto; e che la formula dell’art. 286 c.p.c., secondo cui la notificazione "si può fare anche a norma dell’art. 303" va interpretata nel senso che la parte ha facoltà di notificare la sentenza agli eredi singolarmente e personalmente nel loro domicilio oppure ad essi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto (Cass. Sez. 3, 6-8-2002 n. 11759).

In questa sede, non può che ribadirsi la validità di tale principio, alla luce del chiaro disposto del citato art. 286 c.p.c., secondo cui, nel caso di evento interruttivo verificatosi dopo la chiusura della discussione, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’art. 303 c.p.c., comma 2 (il quale prevede, in caso di morte di una parte, la possibilità di notificazione, entro un anno dalla morte, collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto), a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

E’ evidente, infatti, che se la legge, nell’ipotesi considerata, prevede espressamente la possibilità di notificare la sentenza agli eredi della parte defunta, oltre che singolarmente e personalmente, anche collettivamente e impersonalmente, tale modalità di notificazione deve ritenersi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il quale ricollega la decorrenza del detto termine al compimento di una formale attività sollecitatoria, data dalla notificazione detta sentenza nelle forme tipiche previste dalla legge.

Non giova, a sostegno della opposta tesi patrocinata dal ricorrente, il precedente giurisprudenziale richiamato nel ricorso, con il quale si è ritenuto che, verificatasi la morte della parte dopo la chiusura detta discussione e prima della notificazione della sentenza, gli artt. 285 e 286 c.p.c., offrono alla controparte l’alternativa tra la notificazione al procuratore della parte defunta ovvero agli eredi di essa ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. Sez. L., 20-4-1996 n. 3759). E’ facile rilevare, infatti, che il contrasto tra le menzionate pronunce dei giudici di legittimità riguarda solo l’idoneità, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, della notificazione della sentenza al procuratore della parte deceduta dopo la chiusura della discussione, essendo invece incontroverso che un simile effetto consegue alla notificazione della sentenza agli eredi della parte deceduta.

Nella specie, pertanto, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello, in quanto proposto da S. L. e S.E., quali eredi di M.O., con atto notificato il 28-5-2003, oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi dell’attrice il 19-4-2003.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la rilevata improcedibilità del controricorso.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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