Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 06-06-2011, n. 22351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza pronunziata in data 22 novembre 2010, il Tribunale di Bari -Sezione del riesame respingeva l’istanza di riesame proposta da V.M. avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP dello stesso Tribunale, in data 25 ottobre 2010, nei suoi confronti quale indagato del reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in (OMISSIS) fino a tutt’oggi.

Ricorre per Cassazione il V., tramite il difensore, deducendo un unico motivo, di violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per manifesta illogicità della motivazione, onde, conseguire l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Secondo il ricorrente il Tribunale ha motivato il provvedimento, richiamando le dichiarazioni rese da L.M.G., sorella della coindagata L. F., che aveva preso cognizione dei fatti per cui è processo direttamente dall’indagato V., attuale ricorrente. Non essendo state sottoposte ad adeguata verifica di attendibilità le dichiarazioni accusatorie e non potendo esse trovare conforto nel contenuto delle intercettazioni telefoniche (attesa l’incerta provenienza delle stesse ed il loro contenuto), l’ordinanza risulta fondata su argomentazioni illogiche, in difetto di acquisizione di elementi probatori a suffragio della sussistenza del fatto storico.
Motivi della decisione

Va rilevato che in data 8 febbraio 2011 era pervenuta nella cancelleria di questa Corte la rinunzia al ricorso, sottoscritta anche dall’indagato, trasmessa dalla cancelleria del Tribunale del riesame di Bari ove era stata depositata dal difensore.

Attesa la ritualità formale di detta rinunzia, non resta al Collegio che prenderne atto agli effetti del disposto dell’art. 591 c.p.p., lett. d), precluso allo stato ogni ulteriore esame nel merito, del proposto ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 300,00 a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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