Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 06-06-2011, n. 22329 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 24 maggio 2010, G.A.E. veniva condannato dal Tribunale di Milano, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 400 di ammenda – pena sospesa – quale responsabile della contravvenzione ascrittagli, sub art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A), esclusa l’aggravante contestata di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis (potendo la causazione dell’incidente stradale esser dovuta allo scoppio di un pneumatico che presentava effettivamente uno squarcio di cm. 3) con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi TRE. Il prevenuto era stato sorpreso, ad ore 7,40 del (OMISSIS), da una pattuglia della Polizia Locale di Milano, intervenuta sul luogo in cui si era verificato – ad ore 5,45 circa – un incidente stradale nel quale lo stesso era rimasto coinvolto. Il predetto, sottoposto con il suo consenso, dopo tre ore dal sinistro, ad alcooltest, presentava un tasso alcoolemico pari a gr./l. 0,62, alla prima misurazione ed a gr./l. 0,55, alla seconda. Avverso la sentenza propone appello il difensore.

Gli atti erano rimessi a questa Corte di cassazione, dalla Corte d’appello di Milano, non essendo appellabile, ma solamente ricorribile per cassazione, la sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda.

Con detto atto di gravame, il difensore dell’imputato contesta in primo luogo l’affermazione della penale responsabilità cui era pervenuto il Primo Giudice benchè difettasse la prova della condotta di "guida in stato di ebbrezza" (integrante la contravvenzione contestata). Del tutto inconcludente a tale scopo era da giudicarsi l’accertamento a mezzo di alcooltest, siccome eseguito dalla P.G. dopo un rilevante lasso di tempo dall’incidente. L’imputato peraltro si era discolpato riferendo di aver assunto alccolici dopo l’incidente in conseguenza dello stato di "shock" subito: versione dei fatto ritenuta a torto non attendibile dal Primo Giudice ed invece intrinsecamente verosimile.
Motivi della decisione

Ritiene la Corte, tutto ciò premesso, di dover fare applicazione,nella concreta fattispecie, del disposto dell’art. 129 c.p.p., comma 1.

La violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A): ipotesi meno grave del reato di "guida sotto l’influenza dell’alcool" – ritenuta nel caso concreto dal Tribunale di Milano – configura attualmente, nel testo dello stesso art. 186 C.d.S., comma 2, come novellato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, un mero illecito amministrativo punito con la sola pena pecuniaria. Trattandosi quindi di un fatto non preveduto dalla legge come reato, l’impugnata sentenza non può che esser cassata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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