Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22347 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16/10/2010 il G.I.P. del Tribunale di Catania applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di B.P. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per l’importazione dall’Olanda, in concorso con altri, di circa 1 Kg. di cocaina. I gravi indizi di colpevolezza emergevano da attività di intercettazioni ed altre indagini di P.G..

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per saltum il difensore dell’indagato, lamentando la assoluta mancanza della motivazione, infatti nel capo di accusa il fatto era indicato come commesso "In (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS)", mentre nel corpo dell’ordinanza, la parte relativa al B. riportava intercettazioni captate nell’agosto 2006.
Motivi della decisione

3. La censura formulata è infondata ed il ricorso deve essere rigettato.

E’ da premettere che il difensore dell’indagato ha proposto direttamente ricorso per cassazione (per saltum) avverso l’ordinanza cautelare, ciò ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 2.

In tal caso il ricorso è consentito solo per "violazione di legge".

Il ricorrente ha giustificato l’impugnazione lamentando la mancanza di motivazione.

Ciò premesso va ricordato che il caso di ricorso costituito dal vizio di motivazione e contrassegnato dall’art. 606 c.p.p., lett. e), non è configurato come un vizio di legittimità, bensì il codice di rito ne ha fatto un autonomo motivo di ricorso. Pertanto il richiamo all’art. 606 c.p.p., lett. e) non consente la proposizione del ricorso quando esso è limitato, come nel caso di specie, alla sola violazione di legge.

In tale prospettiva, anche la "mancanza di motivazione" indicata dalla lett. e), va intesa, non come mancanza grafica (totale assenza o sua mera apparenza), ma come mancanza sostanziale e cioè assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere l’intero iter logico seguito comprensibile, verificabile da parte del giudice sovraordinato (Cass. 6499/1994). Invece l’assenza "grafica" della motivazione, ai sensi dell’art. 125 c.p.p., comma 3, rifluisce in una ipotesi di nullità deducibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) (Cass. sez. Un. 5876/2004) e legittima la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge.

Così inteso il ricorso proposto dal difensore del B., esso è ammissibile ed impone di verificare se effettivamente nell’ordinanza cautelare impugnata difetti in modo assoluto la motivazione per il reato contestato nel capo H): " B.P., M.C., T.M., per il reato p. e p. dall’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ….. perchè, in concorso tra loro e con S.A. nei confronti del quale si è proceduto separatamente, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e acquistavano ed importavano dall’Olanda sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa un chilogrammo e per un corrispettivo di Euro 35.000;……accertato e commesso in (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS)".

Orbene nelle pagine da 75 a 125 dell’ordinanza cautelare viene ricostruita la vicenda relativa all’importazione dall’Olanda di un chilo di cocaina, per un corrispettivo di Euro 35.000 (contrassegnata a pag. 75 come "capo H") e che vede coinvolti con vari ruoli il B., il S., il M. ed il T.. La vicenda si svolge nell'(OMISSIS), come confermato dal fatto che le intercettazioni riportate si riferiscono proprio a detta epoca.

Ne consegue che è del tutto evidente come la indicazione nel capo di accusa H) del fatto come commesso nel "(OMISSIS)", invece che in "agosto", è frutto di un mero errore materiale, immediatamente percettibile dalle parti interessate, considerato che tutta la ricostruzione della vicenda è relativa al mese di agosto e non di aprile.

Pertanto nessuna violazione di legge si è maturata, tenuto conto che la motivazione dell’ordinanza sul punto si dispiega per circa 50 pagine; nè in alcun modo sono stati violati i diritti dell’indagato, la cui difesa tecnica è stata garantita dalla assistenza del difensore di fiducia, e che quindi ha avuto la possibilità di contraddire sul merito dell’accusa.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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