Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22345 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 12 gennaio 2010 la Corte di appello di Brescia accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da D.N. in relazione alla custodia cautelare dalla medesima subita, nella forma della detenzione in carcere dal 28.7 al 27.9.2007 e successivamente degli arresti domiciliari fino all’11 febbraio 2008, perchè indiziata di ricettazione porto di un’arma con matricola abrasa; e poi assolta per non aver commesso il fatto; la Corte liquidava in favore della istante la somma di Euro 12930,00. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia deducendo violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione per aver escluso la sussistenza di dolo o colpa grave della istante.

3. Nell’interesse della D. è stata presentata una memoria con la quale si contessano le circostanze addotte dal ricorrente e si sostiene che fin dall’inizio è risultata chiara la presenza di due borse, una beige della donna con all’interno una macchina fotografica ed un telefono cellulare, ed un’altra nera in macchina.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

1.1 L’ordinanza qui impugnata così ha motivato sul punto in esame:

"Contrariamente a quanto assunto dall’avvocatura resistente non risulta presente nel concreto una condotta imputabile all’interessata a titolo di dolo o colpa grave che può condurre ad escludere il diritto al risarcimento, in quanto la donna, sorpresa in compagnia di soggetti extracomunitari, ha contestualizzato fin dall’udienza di convalida la circostanza dell’incontro, precisando che la borsa da spiaggia in suo possesso era diversa da Quella ove venne rinvenuta la pistola, tanto che lo stesso Gip nell’ordinata di custodia cautelare, pur valutando persistenti gli indizi, sollecitava l’esecuzione di accertamenti riguardo al contenuto della borsa ove era custodita la pistola, al fine di accertare la presenza di oggetti la cui disponibilità potesse rcondursi alla odierna ricorrente". 1.2 Il ricorso lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 314 c.p.p., per erronea valutazione delle risultanze processuali ed erronea motivazione osservando che, come risultava dal verbale di interrogatorio, la donna si era limitata a confermare di possedere una borsa da spiaggia, senza nemmeno descriverla, e senza nemmeno offrirsi di provare che sulla macchina, oltre alla sua borsa, ve ne fosse un’altra e cioè quella in cui era stata rinvenuta l’arma;

anche le indagini disposte dimostravano l’esistenza di un’unica borsa, peraltro probabilmente andata distrutta; il quadro indiziario esistente avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere che l’istante avesse concorso con colpa a dar corso alla riparazione.

1.3 Tali argomenti non evidenziano vizi che possano condurre all’annullamento della ordinanza impugnata.

Premesso che non è consentito a questa Corte l’esame degli atti processuale, dovendosi il controllo di legittimità effettuare in relazione alla logicità e congruità del provvedimento impugnato, occorre altresì ricordare (sez. 4, 3.6.2010 n.34656 rv 248074) che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente. Nulla di tutto ciò evidenzia il ricorso della amministrazione finanziaria che si limita a sostenere che vi è stata una sottovalutazione da parte della Corte di appello del comportamento tenuto dalla indagata al momento dell’arresto e a sollecitare un approfondimento sullo stesso (al fine di accertare se ella avesse detto il vero sulla borsa). In tal modo il ricorso non tiene conto della intervenuta assoluzione della imputata, evidentemente fondato sulla mancanza di prova della appartenenza alla medesima della borsa in cui era la pistola, e altresì non considera che il giudice della riparazione ha già valutato il comportamento della donna rilevando come fin dall’interrogatorio ella avesse affermato che la borsa di sua prprietà era diversa da quella con la pistola e riferendo che lo stesso gip aveva ordinato di approfondire l’indagine al riguardo, evidentemente invece non approfondita e certamente non più approfondibile anche tenuto conto del fatto che lo stesso ricorrente riferisce che la borsa era poi andata distrutta.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione in favore dell’istante D.N. delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore dell’istante D. N. delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1000,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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