Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 20479 Divisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 5/10/1998 T.F. conveniva in giudizio la sorella T.B. per chiedere la divisione giudiziale di un immobile del quale esse erano unione comproprietarie nonchè a liquidazione di una indennità corrispondente al mancato godimento del bene che era utilizzato in via esclusiva dalla sorella.

T.B. si costituiva, non si opponeva allo scioglimento della comunione e chiedeva l’assegnazione del bene previo pagamento del conguaglio di L. 16.855.000 corrispondente alla quota ereditaria rivalutata spettante a ciascun erede.

Nel giudizio di primo grado era depositata, in data 4/2/2000, consulenza tecnica di ufficio che accertava la non divisibilità del bene che valutava, per l’intero in L. 368.000.000.

Con sentenza non definitiva del 10/1/2002 il Tribunale di Roma disponeva lo scioglimento della comunione e, accertata l’indivisibilità del bene e l’inaccoglibilità della domanda di assegnazione per l’insufficienza del conguaglio offerto, disponeva la vendita del bene rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo.

T.B. proponeva appello riformulando domanda di assegnazione con addebito degl’eccedenza nell’importo stabilito da CTU o nell’importo ritenuto di giustizia dal giudice.

T.F. si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello avverso sentenza non definitiva rispetto alla quale era stata formulata riserva di appello al definitivo e affermando di non opporsi alla domanda di assegnazione, ma a condizione che le fosse riconosciuto l’equivalente del valore attuale della quota di spettanza.

La Corte di Appello di Roma con sentenza dei 22/11/2005 disponeva l’assegnazione dell’immobile in proprietà esclusiva a T. B. previo pagamento a titolo di conguaglio della somma di L. 184.082.500, pari al 50% del valore del bene secondo la stima del 4/2/2000, oltre rivalutazione e interessi; confermava, nel resto la sentenza appellata.

T.F. propone ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; resiste con controricorso T.B..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., assume che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto di pronunciare secondo Le concordi richieste delle parti stabilendo il conguaglio dovuto ad essa ricorrente nell’importo pari alla metà della stima dell’intero immobile effettuata in data 4/2/2000, perchè essa ricorrente mai aveva prestato adesione alla determinazione del conguaglio con riferimento alla stima del 4/2/2000. 2. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., degli artt. 279, 340 e 345 c.p.c. e il vizio di motivazione lamenta:

– che, in violazione dell’art. 340 c.p.c., non sarebbe stata dichiarata, malgrado la formale eccezione, l’inammissibilità dell’appello della sentenza per la quale era stata formulata riserva di proporre appello unitamente all’appello contro la sentenza definitiva;

– che non sarebbero state esaminate le questioni, pur sollevate, relative alla proponibilità della nuova istanza di assegnazione non connessa all’impugnazione oleica sentenza e alla tempestività della nuova istanza di assegnazione essendo già stata disposta la vendita all’incanto;

che erroneamente la sentenza non definitiva sarebbe stata qualificata come sentenza definitiva perdurando, invece, controversia tra le parti circa la liquidazione della indennità spettante ad essa ricorrente per il mancato godimento dell’immobile.

3. Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. e il vizio di motivazione e di omesso esame di documenti, lamenta:

– che in violazione dell’art. 720 c.p.c. e malgrado espressa richiesta, il giudice di appello avrebbe omesso di aggiornare fino al momento dell’assegnazione la stima necessaria per la determinazione del conguaglio c.a. in relazione alla lievitazione del prezzo di mercato, costituente fatto notorio e trascurando inoltre di esaminare la CTU del 27/7/2004, già superiore alla stima dell’Aprile 2000 e comunque ancora inferiore al valore attuale del bene pari a circa 500.000,00 Euro.

4. L’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata con il secondo motivo è fondata e merita accoglimento.

Occorre premettere che l’inammissibilità dell’appello ancorchè non rilevata dal giudice del gravame è sempre rilevabile, anche di ufficio, salvo i limiti dei giudicato quando la questione, esaminata dal giudice del gravame, non abbia formato oggetto di ricorso (cfr.

Cass. 9/6/1996 n. 6235).

Nel giudizio di primo grado era stata proposta, insieme alla domanda di divisione, la domanda di liquidazione dell’indennità spettante all’attrice per il mancato godimento del bene oggetto di divisione.

Il giudice del primo grado aveva pronunciato solo sulla questione relativa alla divisibilità del bene (che aveva escluso) e sulla ritenuta inammissibilità della domanda di assegnazione disponendo la vendita del bene e la prosecuzione del giudizio anche per le spese.

Avverso tale sentenza T.B. si era riservata di proporre appello unitamente all’appello avverso la sentenza definitiva.

Il giudice di appello ha ritenuto ammissibile l’appello qualificando come definitiva la sentenza di primo grado, con ciò mostrando di aderire all’orientamento c.d. sostanziale, che attribuiva rilevanza all’effettivo contenuto della decisione, e cioè alla sua intrinseca autonomia rispetto ad una ulteriore decisione, ma in contrasto con l’orientamento c.d. formale che prescindeva dal contenuto della pronuncia ed attribuiva valore decisivo all’esistenza o meno di un provvedimento di separazione emesso dal giudice ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5.

Il contrasto, già composto con sentenza n. 1577/90 delle S.U. nel senso della necessità di un formale provvedimento di separazione delle cause per attribuire natura di sentenza definitiva alla sentenza che decida solo alcune delle domande proposte tra gli stessi soggetti, si è successivamente riproposto ed è stato nuovamente deciso dalle S.U. con la riaffermazione del principio per il quale è da considerarsi non definitiva agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale, in ipotesi di domande cumulate tra gli stessi soggetti, il giudice decida una o più delle domande proposte, con prosecuzione del procedimento per le altre senza disporre la separazione ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda o alle domande decise, ma rinviandone la liquidazione all’ulteriore corso del giudizio (Cass. S.U. 8/10/1999 n. 711).

Non si ravvisano elementi per rimettere in discussione il principio affermato e poi riaffermato dalle S.U. Pertanto, tenuto conto che:

in primo grado erano state proposte, in unico processo, due distinte domande e ne era stata decisa una sola senza che fosse disposta separazione; – T.B. ai sensi dell’art. 340 c.p.c. aveva formulato riserva di appello avverso la sentenza non definitiva che aveva poi immediatamente appellato senza attendere la sentenza definitiva, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con orientamento qui condiviso e ribadito, è, come detto, consolidata nel senso che dal "differimento" delle impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza non definitiva scaturisce, ai sensi del disposto dell’art. 340 c.p.c., l’onere di proporle "unitamente" a quelle contro le successive sentenze definitive, o non definitive immediatamente impugnate, con la conseguente inammissibilità dell’impugnazione immediata (da considerare priva temporaneamente di oggetto) di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l’impugnazione differita ai sensi degli artt. 340 e 361 c.p.c.;

in accoglimento del secondo motivo di ricorso deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata e deve dichiararsi l’inammissibilità dell’appello proposto da T.B..

5. il primo e il terzo motivo, contenendo censure di merito formulate avverso la sentenza impugnata, sono assorbiti dalla rilevata inammissibilità dell’appello che ne preclude l’esame.

6. In conclusione, deve essere cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’appello immediato.

Tenuto conto della natura esclusivamente processuale della decisione, assunta su questioni che hanno dato origine a contrasti giurisprudenziali, possono integralmente compensarsi le spese del giudizio di appello e di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e dichiara inammissibile l’appello immediato; compensa le spese del giudizio di appello e di questo giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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