Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22344

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26/11/2009 il G.I.P. del Tribunale di Modena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a S.F. la pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed Euro 800 di ammenda (pena detentiva convertita in pena pecuniaria), per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c) per guida in stato di ebbrezza di un’auto Renault Kangoo (tg. (OMISSIS)), con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,74 – 1,81 (acc. in (OMISSIS)).

Con la condanna, veniva irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi due. La sentenza passava in giudicato in data 8/1/2010.

Con ordinanza del 25/l/2010 il medesimo G.I.P., rilevato che con la sentenza di patteggiamento non aveva disposto la confisca del veicolo, applicava detta sanzione.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il S., lamentando la violazione di legge, per avere il G.I.P. emanato il provvedimento di confisca, fuori udienza, senza richiesta del P.M., tutto ciò quando la sentenza era già passata in cosa giudicata. Anche a voler considerare il provvedimento come di correzione di errore materiale, esso era stato adottato senza il rispetto della procedura di cui all’art. 130 c.p.p..
Motivi della decisione

3. Va premesso che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Modena è stato adottato in relazione alle disposizioni di una sentenza già passata in giudicato. Pertanto, nel disporre la confisca, egli ha agito esercitando le funzioni di giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p., comma 1.

Ne consegue che il mezzo di impugnazione esperibile avverso tale provvedimento, secondo l’art. 667 c.p.p., comma 4, era quello dell’opposizione e non il ricorso per cassazione, ciò nel rispetto del principio di tassatività e per non sottrarre all’interessato la possibilità di far valere doglianze di merito.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell’art. 676 c.p.p., art. 667 c.p.p., comma 4, dispone trasmettersi gli atti al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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