Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22326 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Generale Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del l/2/2007 il Tribunale di S.M. Capua Vetere condannava F.G. per il delitto di cui all’art. 609 bis c.p. ed altro (fatti commessi in (OMISSIS) fino al (OMISSIS) in danno delle figlie minori).

All’imputato veniva irrogata la pena di anni 10 di reclusione.

Con sentenza del l/2/2008 la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia di condanna.

Con sentenza del 16/10/2008 la Corte di cassazione, 3^ sez., annullava la pronuncia, limitatamente ai fatti commessi negli anni (OMISSIS), in danno della figlia minore F.C., per intervenuta prescrizione, peraltro negando il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e rinviando alla Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena.

Con sentenza del 3/12/2009 la Corte di Appello di Napoli, preso atto della pronuncia della Cassazione, riduceva la pena ad anni 9 di reclusione, tenuto conto della minore incidenza della continuazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge per essere stato il giudizio di cassazione il 16/10/2008 celebrato senza che l’imputato ricevesse la notifica della citazione al domicilio eletto presso l’Avv. Pasquale Rocco;

2.2. la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Invero, una volta dichiarata prescritte le violenze dal (OMISSIS), quando la vittima aveva un’età inferiore a (OMISSIS) anni, la riduzione della pena doveva essere di maggiore entità e non meccanicamente di una anno rispetto a quella irrogata in primo grado;

2.3. il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, effettuata richiamando genericamente l’art. 133 c.p., ma senza alcuna ulteriore specificazione.
Motivi della decisione

3. Le censure formulate sono infondate ed il ricorso deve essere rigettato.

3.1. In ordine al primo motivo di censura, va ricordato che nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 610 c.p.p., comma 5, l’avviso dell’udienza spetta, non già all’imputato, ma solo al suo difensore, abilitato al patrocinio in sede di legittimità (cfr.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29763 del 28/05/2010 ud. (dep. 28/07/2010), Longo, Rv. 248263). Nel caso di specie l’avviso per l’udienza del 16/10/2008 è stato ritualmente notificato al difensore di fiducia dell’imputato, patrocinante in cassazione.

In ogni caso, va ulteriormente ricordato che nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nullità verificatesi nel precedente giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (trovando applicazione in via analogica il divieto previsto dall’art. 627 c.p.p., comma 4), e pertanto la sentenza resa dalla Corte di legittimità è impugnabile solo con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di Cui all’art. 625 bis c.p.p. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39205 del 09/07/2008 Ud. (dep. 20/10/2008), Di Pasquale, Rv. 241697; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4115 del 09/12/2009 Ud. (dep. 01/02/2010), El Hallal, Rv. 246099).

3.2. Quanto alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, va rilevato che la Corte di merito ha fissato la pena in anni nove di reclusione, inferiore a quella irrogata in primo grado e con la precedente sentenza di appello, partendo da una pena base di anni otto. Ha spiegato il giudice di merito che non poteva essere accolta la richiesta di un’ulteriore riduzione della sanzione, tenuto conto che le violenze erano state esercitate su due figlie minori e che gli atti delittuosi erano stati molteplici, gravi e reiterati negli anni.

Orbene le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nel caso di specie, da sufficiente motivazione. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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