Cass. pen., sez. VI 30-09-2008 (17-09-2008), n. 37169 Obbligatorietà del relativo aumento di pena – Esclusione – Giudizio di bilanciamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Genova, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato A.O. alla pena di un anno di reclusione e di Euro 4.000,00 di multa per in reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve ed escluso l’aumento di pena per la recidiva contestata.
2. – Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 69 e 99 c.p., in relazione al citato D.P.R., art. 73. In particolare, con una articolata motivazione, censura la sentenza impugnata per la mancata applicazione della recidiva aggravata ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, ritualmente contestata e sussistente, rilevando che l’art. 69 c.p., comma 4, sancisce il divieto di prevalenza delle attenuanti anche nel caso della recidiva prevista dal citato art. 99 c.p.p., comma 4: in sostanza, vi sarebbe uno sbarramento al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e recidiva aggravata, per cui il giudice di merito avrebbe applicato una pena inferiore al minimo edittale.
3. – Il ricorso è manifestamente infondato.
A differenza di quanto sostiene parte ricorrente, nella giurisprudenza di questa Corte si è ormai delineato un orientamento sicuramente maggioritario, che ha trovato riscontro nella sentenza n. 192 della Corte costituzionale, secondo cui la recidiva reiterata di cui all’art. 99 c.p., comma 4, anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi facoltativa, con la conseguenza che, qualora il giudice non ritenga di applicare il relativo aumento di pena, non opera, nell’ambito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, il divieto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti, introdotto all’art. 69 c.p., comma 4 c.p., dalla legge citata (tra le tante v., Sez. 6, 7 febbraio 2008, n. 10405, P.G. in proc. Goumri; Sez. 6, 11 novembre 2007, n. 16750, P.G. in proc. Serra; Sez. 5, 25 settembre 2007, n. 40446, P.G. in proc. Mura; Sez. 4, 28 giugno 2007, n. 39134, P.G. in proc. Mazzetta;
Sez. 2, 5 dicembre 2007, n. 46249, Cavazza; Sez. 6, 3 luglio 2007, n. 37549, P.G. in proc. Saponaro; Sez. 4, 19 aprile 2007, n. 26412, P.G. in proc. Meradi; Sez. 2, 4 luglio 2007, n. 32876, P.G. in proc. Doro;
in senso contrario, Sez. 6 27 febbraio 2007, n. 18302, P.G. in proc. Ben Hadria).
Il giudice deve procedere al giudizio di bilanciamento, soggetto al regime limitativo, tra circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata, soltanto quando ritenga quest’ultima effettivamente idonea ad influire di per sè sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede. Unica deroga a questo regime è rappresentata dall’ipotesi di recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 5, che per quanto riguarda i delitti indicati nell’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), impone l’aumento obbligatorio della pena.
Nel caso in esame il G.u.p. del Tribunale di Genova – dopo avere escluso l’ipotesi di cui all’art. 99 c.p., comma 5 -, nell’affermare la prevalenza dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 sulla recidiva contestata, ha espressamente ritenuto inidonea la stessa recidiva ad influire sul trattamento sanzionatorio, escludendone l’applicabilità, sulla base di una motivazione congrua, che ha tenuto conto dell’esigenza di "adeguare la pena al fatto". 4. – Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti dal procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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