Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20473 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di M.G. (agente di commercio, che non si è costituito) e avverso la sentenza della C.T.R. Umbria che, in tema di impugnazione di avvisi di diniego di rimborso Irap per gli anni 1998/2001, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente;

rilevato che il primo motivo di ricorso (col quale l’Agenzia sostiene che l’Irap è dovuta da tutti gli esercenti arti o professioni) è infondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale l’attività di agente di commercio è esclusa dall’applicazione dell’Irap qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e che il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ed inoltre impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, essendo onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. tra le altre SU n. 12108 del 2009);

Ritenuto che la censura per vizio di motivazione esposta nel secondo motivo risulta generica e non autosufficiente;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato e che, in assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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