Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22323 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

, Avv. Caricaterra Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14/1/2010 il G.I.P. del Tribunale di Roma, in sede di rito abbreviato, condannava J.D.P.C. per il delitto di cui alla D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73-80, cpv., per la detenzione per fini di cessione di kg. 3,018 di cocaina (acc. in (OMISSIS)). Il GIP, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed all’aggravante dell’art. 80, con la diminuente del rito, irrogava la pena di anni 6 di reclusione ed Euro 20.000,00= di multa.

Con sentenza del 17/5/2010 la Corte di Appello di Roma, confermava la pronuncia di condanna ed esclusa l’aggravante di cui al cpv. dell’art. 80 (ingente quantità), con le attenuanti generiche equivalenti, riduceva la pena ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000,00= di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge ed in particolare del divieto di reformatio in peius, per non avere il giudice di appello, una volta esclusa l’aggravante della ingente quantità, riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena;

2.2. il difetto di motivazione in relazione alla fissazione di una pena base elevata, nonostante la riconosciuta minore gravità del fatto, essendo stata esclusa l’aggravante.

Con memoria depositata il 24/12/2010, venivano ribaditi i motivi di ricorso.
Motivi della decisione

3. Le censure formulate sono infondate ed il ricorso deve essere rigettato.

3.1. Questa Corte di legittimità, ha di recente statuito che "non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, pur escludendo l’esistenza di una circostanza aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora a quella esclusione non consegua una automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti residue e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13252 del 13/01/2006 Ud. (dep. 13/04/2006), Mollicone, Rv. 233981; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41566 del 27/10/2010 Ud. (dep. 24/11/2010), Tantucci, Rv. 248457; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10448 del 22/12/2009 Ud. (dep. 16/03/2010), Ducoli, Rv. 246529).

Nel caso di specie il giudice di merito, rinnovando il giudizio di comparazione, ha confermato la equivalenza delle circostanze in ragione della particolare valenza della recidiva specifica relativa ad un fatto di non lieve entità (condanna per fatti di droga ad anni 3 e mesi 8 di reclusione). La logica delle argomentazioni del giudice dell’appello manifesta la infondatezza del ricorso non essendosi maturata alcuna illegittima reformatio in peius.

3.2. Quanto alla pena base, la corte di merito, con coerente ragionamento, preso atto della esclusione della aggravante, ha ridotto la sanzione, partendo da una pena base di anno otto di reclusione, invece che anni nove come fatto dal giudice di primo grado. La fissazione della sanzione vicino al minimo edittale, nonostante la gravità del fatto riferibile a Kg. 3 netti di cocaina, rende insindacabile la scelta del giudice di merito.

Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p..

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. 4^, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278). Per quanto detto, anche tale motivo di censura è infondato. Al rigetto segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna & ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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