Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20472 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di T.E. (promotore finanziario, che non si è costituito) e avverso la sentenza della C.T.R. Liguria che, in tema di impugnazione di avviso di diniego di rimborso Irap, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente;

rilevato che con i primi due motivi di ricorso l’Agenzia sostiene che l’Irap è dovuta in ogni caso in cui si dichiari reddito di impresa in contabilità semplificata e col terzo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, tra l’altro rilevando che l’autonoma organizzazione, intesa come "quid facti", andrebbe accertata con riguardo alla sede del terzo che beneficia dell’opera del promotore finanziario;

Ritenuto che questa Corte ha in proposito affermato che l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, N. 58, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’Irap qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e che il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ed inoltre impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, essendo onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (SU n. 12111 del 2009); Ritenuto che la censura per vizio di motivazione deve ritenersi inammissibile sia perchè in parte riferita alla motivazione in diritto, rispetto alla quale non è configurabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sia perchè non autosufficiente (posto che non indica e non riporta in ricorso il contenuto di atti e documenti in ipotesi rilevanti ai fini dell’accertamento in fatto dell’esistenza della autonoma organizzazione ed ignorati dai giudici d’appello), sia perchè, anche alla luce della giurisprudenza citata, è da escludere che il requisito della autonoma organizzazione possa essere accertato con riguardo al fruitore dell’opera fornita dal soggetto passivo dell’imposta de qua;

ritenuto pertanto che, in virtù del sopra esposto principio (al quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) il ricorso per cassazione in esame, siccome manifestamente infondato, deve essere rigettato e che, in assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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