Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22322 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Tolmezzo ha applicato a D.P.P., imputato dei reati di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento di tale stato mediante etilometro, commessi l'(OMISSIS), la pena di tre mesi di arresto, convertita in 3420,00 Euro di ammenda e 1400,00 Euro di ammenda e complessivamente di 5520,00 Euro di ammenda e la sospensione della patente di guida per sei mesi.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il sostituto Procuratore Generale di Trento facendo presente che per un evidente errore di calcolo è stata applicata una pena superiore a quella effettivamente proposta dalle parti, ammontante a complessivi 4820,00 Euro; nonchè illegittimamente è stata disposta la riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. anche per la sospensione della patente, mentre la riduzione è prevista solo nei casi previsti dall’art. 222 C.d.S..
Motivi della decisione

1. Rileva la Corte che uno dei due reati per i quali D.P. P. è stato giudicato è quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), fattispecie che è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L’intervenuta "abolitio criminis" (nel senso della intervenuta trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo) comporta che deve essere emesso un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5^ 15.2000 n.769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

2. Viene meno di conseguenza il presupposto sul quale è stata "patteggiata" la pena tra le parti, quello cioè che il D.P. dovesse rispondere di due ipotesi criminose e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Tolmezzo per l’ulteriore corso che porterà, se le parti così riterranno, ad un nuovo accordo sulla pena in ordine al residuo reato.

3. Resta assorbito l’ulteriore motivo di ricorso relativo alla durata della sospensione della patente.
P.Q.M.

– Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla imputazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all’altra imputazione contestata e dispone trasmettersi gi atti al Tribunale di Tolmezzo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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