Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22321

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7/4/2010 il Giudice di Pace di Giarre assolveva, perchè il fatto non sussiste, P.R.E. dal delitto p. e p. dall’art. 590 c.p., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, in danno di C.A.D. (acc. in (OMISSIS)).

Al P. era stato addebitato che, alla guida della sua auto Opel Corsa, percorrendo la autostrada Catania-Messina, effettuando una manovra di sorpasso senza la dovuta attenzione, in particolare, omettendo di controllare se detta corsia fosse libera, iniziava la manovra mentre sopraggiungeva la moto condotta dal C. che lo tamponava rovinando a terra e riportando lesioni guarite in giorni 15.

Osservava il giudice di merito che la teste V., particolarmente attendibile in quanto condotta sulla moto della vittima, aveva dichiarato che il C. circolava ad una velocità sostenuta, circa 130 k/h, e non manteneva la distanza di sicurezza.

Inoltre, escludendo che il suo amico stesse effettuando una manovra di sorpasso, riferiva che il tamponamento era avvenuto nella ordinaria corsia di marcia. Tale deposizione era stata riscontrata dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, che avevano riferito che il motociclista non rispettava la distanza di sicurezza dagli altri veicoli.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania lamentando il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito aveva dato attendibilità alla teste V., senza però tener conto che la condotta del motociclista era una mera concausa del sinistro, con cui concorreva la condotta negligente di guida dell’imputato.

Con memoria depositata il l/2/2011 la "DIRECT LINE INSURANCE" s.p.a., responsabile civile, chiedeva il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di censura formulati sono diversi da quelli consentiti dalla legge.

Il giudice di merito ha ritenuto non fosse suffragata da prove la ricostruzione del sinistro offerta dalla parte civile, secondo cui la causa dell’incidente era stata una repentina e non segnalata manovra di spostamento sulla corsia di sorpasso dell’auto Opel del P. (probabilmente determinata con la collisione con altra auto Renault che la precedeva), mentre su tale corsia sopraggiungeva la moto da lui condotta.

Ha osservato il giudice di pace che tale versione era smentita dalla deposizione della passeggera del C., la quale aveva riferito che il tamponamento era avvenuto sulla ordinaria corsia di marcia e non nella corsia di sorpasso e che il C. con la sua moto non manteneva la distanza di sicurezza e circolava ad una velocità sostenuta (130 k/h).

Ha ritenuto il giudice di merito che le circostanze riferite dalla teste trovavano riscontro negli accertamenti di P.G., secondo cui era stata la moto a tamponare l’auto, a cagione della velocità e del mancato rispetto della distanza di sicurezza.

Sulla base di tale ricostruzione del fatto, è stato escluso che il P. avesse posto in essere una concausa del sinistro, non essendo stato provato che stesse tentando un sorpasso con spostamento, non segnalato, sulla corsia di sinistra.

Orbene, le censure mosse dal P.G. di Catania alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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