Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20470 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società indicata in epigrafe – avente ad oggetto attività di disegno tecnico computerizzato – presentò istanza di rimborso dell’irap pagata per gli anni dal 1998 al 2001 e propose, quindi, ricorso giurisdizionali avverso il silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi.

Il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

Il giudice di appello rilevò, in particolare, che non risultavano provati elementi tali da far prefigurare l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36 e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che il fatto stesso dell’esercizio dell’attività in forma societaria integra presupposto di autonoma organizzazione ai fini dell’imponibilità irap. La società contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio; con la conseguenza che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (irap), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. 24058/09, 17136/08, 13570/07).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia.

La decisione impugnata va, dunque, cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;

Per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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