Cass. pen., sez. VI 29-09-2008 (26-09-2008), n. 36995 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Mandato esecutivo – Prova costituita da prelievi ematici coattivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ordinava la consegna all’autorità giudiziaria della Romania di D.R., nei cui confronti era stato emesso in data 1 aprile 2008 dal Tribunale di Bacau un mandato di arresto europeo (MAE) fondato sulla sentenza n. 3156 in data 24 novembre 2005 del medesimo Tribunale, divenuta definitiva in data 28 dicembre 2005, con la quale il D. era stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, accertato in (OMISSIS).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D., a mezzo del difensore avv. Massimo Brigandì, il quale denuncia:
1. Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, lett. f) e relativo vizio di motivazione, posto che dal MAE non si ricava con precisione la pena irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza, dato che con la stessa sentenza è stato operato un cumulo tra la pena inflitta per detto reato e quella, di entità non precisata, derivante dalla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta dal Tribunale di Braila con sentenza n. 218 in data 25 gennaio 2002, divenuta definitiva il 6 febbraio 2002.
2. Inosservanza ed erronea applicazione della Decisione-Quadro 2002/584/GAI, art. 4, n. 6 del Consiglio del 13 giugno 2002 e violazione dell’art. 24 Cost., posto che in base alla disposizione citata il D., in quanto residente stabilmente in Italia unitamente alla propria famiglia e regolarmente impiegato, ha diritto a scontare la pena in Italia.
3. Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 16, art. 18, lett. g) e art. 19, lett. a), non rinvenendosi nel MAE un’attestazione circa le modalità del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, pronunciata in contumacia del D., mentre questi si trovava già in Italia, senza che sia stato specificato che la sentenza medesima sia stata notificata al medesimo e che il D. ne sia venuto comunque a conoscenza e abbia avuto la possibilità di proporre appello.
4. Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, mancando il requisito della doppia incriminazione, posto che nel nostro ordinamento per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza non sono ammessi mezzi invasivi della integrità fisica, mentre nella specie il D. è stato sottoposto a tal fine a un prelievo di sangue senza che risulti un suo consenso.
5. Inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 2, dato che la revoca del beneficio della condizionale si riferisce a un reato commesso anteriormente al (OMISSIS), sicchè per la esecuzione della relativa condanna non poteva essere disposta la consegna.
Con successiva ordinanza in data 22 agosto 2008, la medesima Corte di appello rigettava l’istanza del D. di sostituzione della misura carceraria con una meno afflittiva, rilevando che il mantenimento della misura era funzionale alla consegna del medesimo all’a.g. rumena.
Anche avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il D., a mezzo dell’avv. Brigandì, il quale denuncia la inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5 e dell’art. 275 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine al presupposto del pericolo di fuga, osservando che l’ordinanza impugnata, senza prendere in considerazione gli elementi evidenziati dalla difesa con memoria scritta, afferma un principio di sostanziale automaticità tra MAE e applicazione di misura cautelare in carcere, contrario alle norme sopra indicate e alle pronunce della Corte di cassazione in materia, con le quali è stato più volte affermato che la procedura di cui alla L. n. 69 del 2005 non postula affatto una inderogabile applicazione della misura carceraria nei confronti del soggetto di cui è stata chiesta la consegna, e che il pericolo di fuga deve essere apprezzato sulla base di elementi fattuali e specifici, concretamente indicativi della sussistenza di un simile pericolo.
Nella specie tale pericolo doveva ritenersi insussistente, dato che il D. si era da tempo trasferito con la sua famiglia in Italia, risiedendo nel Comune di (OMISSIS), abitando in un immobile regolarmente affittato e svolgendo stabile attività lavorativa quale meccanico presso una ditta di Giardini Naxos.
DIRITTO
1. Il primo ricorso (relativo alla sentenza in data 18 agosto 2008 della Corte di appello di Messina) appare solo parzialmente fondato.
1.2. E’ vero che dal MAE non si evince quale sia la pena inflitta dal Tribunale di Bacau per il reato per cui si procedeva (guida in stato di ebbrezza), dato che il trattamento sanzionatorio viene riportato complessivamente e indistintamente in termini di cumulo derivante dalla somma della pena inflitta per detto reato con quella da eseguire in forza della revoca della sospensione condizionale concessa con precedente sentenza di condanna (n. 218 del 25 gennaio 2002 del Tribunale di Braila).
Successivamente alla proposizione del ricorso, tuttavia, l’autorità giudiziaria rumena ha fatto pervenire il testo, tradotto in lingua italiana, della citata sentenza di condanna, dalla quale risulta che la pena inflitta per il riferito reato è pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, sicchè sul punto non residua più alcuna incertezza.
1.3. Non costituisce motivo di rifiuto della consegna il fatto che il D. sia residente in Italia, dato che la L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), prevede un rifiuto di consegna (peraltro non inderogabile) solo qualora abbia cittadinanza italiana la persona nei cui confronti sia stato emesso dall’autorità giudiziaria estera un MAE ai fini della esecuzione di una pena detentiva.
D’altro canto, come più volte ribadito da questa Corte (Sez. 6, 4 settembre 2007, Dobos; Id., 16 aprile 2008, Badilas; Id., 25 giugno 2008, Vizitiu; Sez. fer., 2 settembre 2008, Nelu Zvenca), la riferita disposizione contenuta nell’art. 18 non si pone in contrasto con i principi della decisione-quadro 2002/584/GAI, in quanto quest’ultima facoltizza, ma non obbliga, gli Stati membri dell’Unione europea a estendere le garanzie eventualmente riconosciute ai propri cittadini agli stranieri che dimorino o risiedano sul loro territorio.
1.4. Nel MAE si da conto della esecutività della sentenza di condanna, sicchè risulta rispettato il requisito di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. c), (v. Sez. 6, 9 luglio 2008, Mihai), confermato dalla relativa attestazione contenuta nella stessa sentenza successivamente trasmessa.
Non è previsto che il MAE specifichi le formalità processuali attraverso cui nell’ordinamento estero si sia prodotto l’effetto della esecutività della sentenza di condanna posta a fondamento di tale atto.
L’aspetto toccato dal ricorrente avrebbe avuto rilievo sostanziale se egli avesse dedotto che, nello specifico, il processo a suo carico fosse stato svolto senza il rispetto dei diritti minimi dell’accusato, quali enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dal relativo Protocollo n. 7 (v. L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g)) ovvero che, non avendo avuto l’imputato conoscenza del processo, svoltosi in absentia, l’ordinamento rumeno non preveda garanzie di riapertura del processo in favore del condannato, una volta consegnato (art. 19, comma 1, lett. a), della citata legge).
Ora, non solo il ricorrente non ha dedotto simili rilievi, ma di tali ipotetici ostacoli alla consegna non sussiste neppure alcun indizio obiettivo sulla base degli atti trasmessi; e anzi è da sottolineare come sia stato già positivamente accertato nell’ambito di altre simili procedure che l’ordinamento rumeno prevede (all’art. 386 c.p.p.) la facoltà dell’imputato condannato in contumacia di proporre impugnazione entro dieci giorni dall’inizio della esecuzione della sentenza pronunciata in absentia, con allegazione di eventuali vizi lesivi del suo diritto di difesa (v. Sez. 6, 31 marzo 2008, Mandache).
1.5. Il ricorrente deduce che l’accertamento del tasso alcoolico è stato effettuato dalla polizia rumena attraverso un prelievo di sangue senza che "sia dato sapere" se egli avesse a ciò consentito.
Non può dunque darsi per assodato che il prelievo sia stato coattivo, non essendo ciò stato dedotto nè risultando tale circostanza obiettivamente dagli atti.
D’altro canto, come è stato già in proposito osservato (Sez. fer., 21 agosto 2008, Cassano), l’eventuale previsione di prelievi ematici coattivi a fini penali non contrasta di per sè con principi fondamentali a tutela della libertà personale, posto che simili indagini, considerata la loro minima invasità della sfera corporale e la loro inidoneità a compromettere significativamente "l’integrità fisica o la salute (anche psichica)" o "la sua dignità", richiedono solo che il legislatore ne precisi "i casi e i modi" (Corte cost., sent. n. 238 del 1996).
Deve dunque concludersi che la fonte di prova in questione, anche se in ipotesi acquisita senza il consenso dell’interessato, non vale a caratterizzare il processo svoltosi in Romania come lesivo dei diritti fondamentali o dei principi relativi alla tutela della libertà personale (L. n. 69 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) e b)) ovvero come un processo "non equo" alla stregua dei diritti minimi dell’accusato previsti dalla citata Convenzione di Strasburgo (art. 18, comma 1, lett. g), legge cit.); considerato inoltre che, stando alla sentenza di condanna, il superamento del tasso alcoolico risulta essere stato accertato anche sulla base della diretta percezione da parte degli appartenenti alla p.g. dell’odore alcoolico promanante dall’alito del D., e che comunque ogni questione sulla utilizzabilità della prova derivante dal prelievo ematico dovrà essere fatta valere dall’interessato davanti all’autorità giudiziaria rumena, ove sussistano i presupposti per la riapertura del processo.
1.6. E fondato invece il quinto motivo.
In base alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 40, comma 2, alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 si applicano le disposizioni in materia di estradizione.
Ora, come risulta dalla sentenza trasmessa dall’autorità rumena, la revoca della sospensione condizionale della pena oggetto di cumulo si riferisce a un fatto commesso antecedentemente a tale data, posto che la precedente sentenza (del Tribunale di Braila) reca la data del 25 gennaio 2002.
Per tale condanna, dunque, l’autorità giudiziaria rumena avrebbe dovuto avviare separatamente la procedura di estradizione, nulla rilevando che la pena ad essa relativa sia stata considerata in una sentenza di condanna riguardante, in via principale, un fatto commesso in data 29 agosto 2004, e che la pronuncia abbia determinato l’effetto di porre in esecuzione la precedente condanna previa revoca del beneficio sospensivo della esecuzione della pena di riferimento, essendo comunque incontrovertibile che si tratta di "reato commesso prima del 7 agosto 2002" (v. in analoga fattispecie Sez. 6, 27 febbraio 2008, Buzuleac; Id., 4 luglio 2008, Luongo).
La domanda di consegna può dunque essere accolta solo relativamente alla condanna relativa al reato di guida in stato di ebbrezza commesso nell'(OMISSIS), per il quale è stata irrogata la pena di un anno e sei mesi di reclusione con sentenza n. 3156 del 24 novembre 2005 del Tribunale di Bacau.
La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla esecuzione della pena relativa al fatto accertato con sentenza n. 218 del Tribunale di Braila in data 25 gennaio 2002.
2. Il secondo ricorso (relativo all’ordinanza in data 22 agosto 2008 della Corte di appello di Messina) deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, una volta disposta la consegna del soggetto all’autorità dello Stato emittente, il ricorso relativo al provvedimento cautelare perde di interesse, perchè, a differenza della procedura estradizionale, nella quale è rimessa alla valutazione dell’Autorità politica la decisione circa l’estradizione dopo l’esaurimento della fase giurisdizionale (v. art. 708 c.p.p.), a seguito di una pronuncia definitiva di consegna emessa ai sensi della L. n. 69 del 2005 si instaura una fase meramente esecutiva nell’ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore (art. 23 della predetta legge), il soggetto interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato membro di emissione, senza che possa venire in questione, proprio per la natura meramente esecutiva di tale adempimento, la sussistenza di pericula libertatis (v. Sez. 6, 3 maggio 2007, Sciaboni; Id., 3 maggio 2007, Melina; Id., 12 marzo 2008, Chelcea; Id., 14 aprile 2008, Usturoi).
3. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla consegna disposta per la esecuzione della pena relativa al fatto accertato con sentenza n. 218 del Tribunale di Braila in data 25 gennaio 2002. Conferma la sentenza per il resto.
Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza in data 22 agosto 2008 per sopravvenuta carenza di interesse.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

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