Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22315 Luogo, giorno e ora di comparizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale monocratico di Roma:

– con provvedimento del 6.3.2010, applicava alla cittadina nigeriana L.U.P. la misura cautelare della custodia in carcere, per avere concorso nella detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish (reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – acc. in (OMISSIS));

– con sentenza emessa lo stesso 6 marzo, condannava l’imputata per tale delitto, in esito a giudizio celebrato con il rito direttissimo.

La L.U. successivamente chiedeva allo stesso Tribunale la dichiarazione di inefficacia della misura di cautela personale adottata, ai sensi dell’art. 302 c.p.p., per la nullità dell’interrogatorio di garanzia. Prospettava al riguardo che, nel corso di tale interrogatorio, ella non era stata assistita dal difensore di fiducia Avv.to MERCURELLI Massimo, poichè a quel patrocinatore era stato notificato un avviso di udienza il cui non chiaro contenuto lo aveva tratto in inganno, facendogli ritenere che l’udienza medesima fosse stata fissata per il 7 marzo e non già per il giorno precedente, nel quale essa era stata effettivamente tenuta.

Il Tribunale monocratico, con provvedimento del 29.3.2010 emesso in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., respingeva l’istanza rilevando che, nell’avviso inviato al difensore attraverso fax, doveva ritenersi chiaramente indicato che l’arresto era avvenuto alle ore (OMISSIS) (data ricavabile nonostante l’errata indicazione del mese di febbraio invece che del mese di marzo, in quanto facilmente riconoscibile quale refuso) e argomentando che la data di fissazione dell’udienza doveva essere posta in relazione all’indicata data dell’arresto, per cui appariva evidente che il processo sarebbe stato celebrato il 6 marzo e non il giorno successivo.

L’interessata proponeva appello ex art. 322-bis c.p.p. ed il Tribunale della libertà di Roma – con ordinanza del 10.6.2010 – rigettava il gravame, prospettando che:

– l’avviso era stato inviato all’Avv.to Mercurelli con fax inoltrato alle ore 00,43 del 6 marzo 2010 ed in esso (recante erroneamente la data del 6 febbraio, con refuso però di immediata evidenza perchè la presentazione dell’arrestato davanti al tribunale in composizione monocratica non può avvenire oltre le 48 ore) si dava atto che si sarebbe proceduto con rito direttissimo, "nella mattinata di domani", nei confronti della L.U., che era stata "arrestata alle ore 20,40 odierne";

– "nel linguaggio comune, quando alle ore 00,45 si indica un appuntamento, un impegno, un qualsiasi incontro, per l’indomani mattina, non v’è chi non intenda che si sta parlando delle ore mattutine di quella medesima giornata che ha appena avuto inizio essendo da poco passata la mezzanotte". Ciò doveva apparire palese anche per il fatto che, alle ore 00,43 del 6 marzo, veniva indicato come eseguito in data "odierna" l’arresto che si esplicitava essere stato effettuato alle ore 20,40, sicchè necessariamente da riferirsi alla sera del precedente 5 marzo appena trascorso.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso lo stesso Avv.to Mercurelli, difensore dell’indagata, il quale ha ribadito la doglianza di violazione di norme processuali e del diritto di difesa, per non essergli stato dato regolare avviso dell’udienza tenuta dal Tribunale monocratico il 6 marzo 2010. Il contenuto dell’avviso a lui trasmesso, infatti, era oggettivamente "equivoco ed ambiguo".

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

Ritiene, infatti, il Collegio tenuto anche conto della giurisprudenza di questa Corte formatasi in tema di erronea indicazione della data di udienza nel decreto di citazione a giudizio che la nullità denunziata possa configurarsi solo in caso di "incertezza assoluta", cioè quando la data in cui l’udienza verrà tenuta non si possa determinare altrimenti, non quando, invece, la stessa sia "agevolmente" desumibile dal contesto dell’atto notificato in relazione alla funzione propria di esso.

Pertanto, ove si tratti di errore manifestamente di natura materiale, esso non potrà costituire valido motivo per giustificare strumentali espedienti difensivi, non potendo essere utilizzato surrettiziamente per frustrare le finalità proprie dell’atto.

Nel caso di specie, per le ragioni razionalmente evidenziate dal Tribunale della libertà (delle quali si è dato conto dianzi) ed in un contesto di normale diligenza difensiva, doveva ritenersi chiaro che il giorno fissato per l’udienza da celebrarsi con il rito direttissimo era proprio il 6 marzo 2010.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.

Devono disporsi gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., come modificato dalla L. n. 332 del 1995, art. 23.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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