Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20466 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Amministrazione della Difesa propose ricorsi avverso avvisi di accertamento i.c.i. per gli anni dal 1996 al 1999, notificati dal Comune di Cassino in relazione ad immobili di sua proprietà.

A fondamento dei ricorsi, il Ministero deduceva che gli immobili erano esenti dal tributo, ai sensi dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, in quanto destinati a propri fini istituzionali e, segnatamente, ad alloggio di servizio per il proprio personale.

Riuniti i ricorsi, l’adita commissione provinciale li disattese, in quanto tardivamente proposti e la decisione fu confermata dalla commissione regionale, in esito all’appello dell’Amministrazione, che rivendicava la tempestività dei ricorsi sul presupposto dell’irritualità degli avvisi (in quanto rivolti e notificati al "Ministero della Difesa – Dir. Genio Militare via Todi 6 Roma" anzichè al Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore presso la sede centrale).

I giudici di appello rilevarono, in particolare, che la notifica degli avvisi alla Direzione Generale del competente Ministero costituiva strumento di contestazione idoneo a consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa e, conseguentemente, a segnare la decorrenza del termine per l’impugnazione.

Osservarono, comunque, che l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, non si applica ad alloggi di proprietà degli enti indicati dalla norma, concessi in locazione o in comodato al proprio personale dipendente, giacchè il loro uso non può considerarsi rientrare stricto sensu nei fini istituzionali degli enti medesimi.

Avverso la decisione di appello, l’Amministrazione della Difesa propone ricorso per cassazione in tre motivi.

Il Comune non si è costituito.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, L’Amministrazione della Difesa deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta ritualità della notifica dell’avviso.

Con il secondo motivo – deducendo violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2 e dell’art. 11, comma 2 (nella formulazione vigente ratione temporis) l’Amministrazione sembra censurare la decisione impugnata per non aver rilevato l’errata identificazione da parte del Comune del destinatario degli atti impositivi e delle relative notificazioni.

Con il terzo motivo di ricorso l’Amministrazione censura la decisione impugnata per aver negato che gli immobili dedotti in controversia sono esenti dal tributo, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, in quanto destinati a propri fini istituzionali e, segnatamente, ad alloggio di servizio per il proprio personale.

I primi due motivi – entrambi tesi a contrastare l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi (perchè tardivamente proposti) affermata dai giudici del merito – vanno disattesi.

Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il vizio di difetto di motivazione rileva autonomamente come vizio della sentenza quando riguardi punti di fatto decisivi. e non anche quando, come nella specie, riguardi questione di diritto, dovendo, in tal caso, l’eventuale errore del giudice di merito essere direttamente denunziato in Cassazione sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03).

Quanto al secondo motivo, deve invece, per un verso, rilevarsi che la vicenda processuale, come narrata dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso dell’Amministrazione, rivela che negli atti impositivi in rassegna non è dato cogliere alcuna incertezza circa l’identificazione del proprietario degli immobili e soggetto passivo dell’imposta nell’Amministrazione della Difesa, e, per l’altro, considerarsi che gli ulteriori profili della doglianza risultano, quantomeno, carenti sul piano dell’autosufficienza, poichè dagli atti non emerge che la ritualità delle contestazioni sia stata oggetto di rilievo nei ricorsi introduttivi (in violazione del criterio per cui, atteso il carattere impugnatorio del processo tributario, le censure non sviluppate nel ricorso introduttivo restano precluse) e, comunque, perchè non emerge che l’irrituale identificazione della persona o dell’ufficio cui andava notificato l’atto sia stato eccepito dal Ministero in prima udienza ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4.

Il rigetto degli esaminati motivi di ricorso e la conseguente definitiva affermazione dell’inammissibilità dei ricorsi introduttivi dell’Amministrazione della Difesa – rende superfluo l’esame del terzo motivo, incidente sul merito della controversia, posto che l’eventuale sua fondatezza risulterebbe, comunque, del tutto inidonea a sovvertire il giudizio di inammissibilità dei ricorsi introduttivi.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva del Comune intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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