Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22314 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 19 luglio 2010 confermava nei confronti di V. D. – indagato (unitamente ad altri soggetti) per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), il decreto di sequestro preventivo dei locali siti in (OMISSIS) all’interno di un edificio a due elevazioni fuori terra ubicato in detta località ed adibito a civile abitazione, oggetto di opere abusive eseguite in totale difformità rispetto alla concessione e insistenti in zona soggetta a vicolo paesaggistico. In risposta alle doglianze difensive, il Tribunale aveva disatteso la tesi secondo la quale non sarebbe stato configurabile il fumus commissi delicti, ritenendo trattarsi di opere completamente difformi rispetto alla concessione: rilevava, al riguardo, che, nonostante le opere realizzate fossero allocate in uno spazio progettualmente destinato a corpo tecnico e sito al piano superiore del preesistete edificio, per le caratteristiche tipologiche possedute e per la presenza di alcuni accessori specifici (climatizzatore, piatto doccia, scarichi delle acque reflue), esse denotassero una variazione della destinazione d’uso e fossero propedeutiche ad una utilizzazione vietata di tipo residenziale.

Quanto al periculum in mora (che il ricorrente riteneva insussistente poichè le opere edili erano state ormai ultimate) il Tribunale lo riteneva sussistente in quanto, trattatavasi di reato permanente come tale protraente nel tempo le conseguenze nascenti dal reato.

V.D. ricorre avverso la detta ordinanza, denunciando violazione e falsa applicazione della legge penale, nonchè manifesta illogicità della motivazione, rilevando che – contrariamente a quanto opinato dal Tribunale – le opere realizzate dovevano considerarsi corpo tecnico senza che fosse stata effettuata una modifica di destinazione dello stato d’uso o che vi fosse una prevedibilità in tal senso e precisando, al riguardo che lo stesso Ufficio Tecnico Comunale aveva ritenuto successivamente insussistente il denunciato abuso che invece – in modo del tutto contraddittorio ed illogico – il Tribunale aveva ritenuto sussistere.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Occorre premettere in via generale – così come esattamente ricordato dal Tribunale nell’incipit dell’ordinanza impugnata – che nel caso di adozione di misure cautelari reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve esser limitato alla verifica della corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui la stessa è fondata, ed, a maggior ragione, delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongano, rendendo giustificata la condotta dell’indagato;

circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito (Cass. Sez. 3A 12.5.1999 n. 1821, Petix, Rv. 214218).

Naturalmente tale opera di verifica non potrà essere disancorata dall’esame delle deduzioni difensive offerte dalle parti, essendo preciso obbligo del giudice, quello di dare conto anche delle ragioni per le quali per le quali il fatto integra il reato contestato, posto che quest’ultimo è antecedente logico e necessario del provvedimento cautelare (in questo senso Cass. Sez. 2^ 23.3.2006 n. 19523, P.M. in proc. c. Cappello, Rv. 234197; Cass. Sez. 3A 20.5.2010 n. 27715, Barbano, Rv. 248134).

Ovviamente, poichè è compito del giudice quello di esaminare il fumus criminis in tutte le componenti relative alla fattispecie contestata, solo laddove esse risultino ad evidenza insussistenti, potrà essere rilevata l’infondatezza del fumus commissi delicti (in questo senso Cass. Sez. 4^ 21.5.2008 n. 23944, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521; Cass. Sez. 3A 11.3.2010, D’Orazio, Rv. 247103), con conseguente revoca del sequestro.

Detto questo, deve riconoscersi che nel caso di specie il Tribunale in modo contraddittorio – soprattutto alla luce di quelle informazioni in ordine alla insussistenza della variazione di destinazione d’uso prevenute dall’U.T.C. delle quali ha dato atto, salvo poi a disattenderne il contenuto – ha ribadito, per un verso, la sussistenza di una modifica essenziale della concessione edilizia che prevedeva solo la realizzazione di locali da valere quali corpi (o locali) tecnici in quanto i locali in argomento apparivano chiaramente predisposti per un uso abitativo anche in relazione alle fotografie dei luoghi; per altro verso, però, non ha tenuto conto del mutamento di indice fondiario collegato alla diversa consistenza dell’edificio: circostanza che, se sussistente, implicherebbe necessariamente una estensione del provvedimento cautelare all’intero edificio e non soltanto a quella porzione individuata dal Tribunale.

Peraltro la dichiarata difformità alla concessione assumerebbe una incidenza decisiva anche in termini di diversa valutazione del carico urbanistico rapportato all’edificio nella sua interezza. In altri termini se – come pare emergere dalla ordinanza impugnata – il Tribunale è pervenuto alla conclusione che i locali interessati dai lavori avevano una intrinseca destinazione abitativa, in modo coerente avrebbe dovuto riconsiderare l’incidenza del nuovo e maggiore carico urbanistico rispetto all’edificio della sua attuale consistenza ed il mutamento derivante dalla variazione della densità fondiaria.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Siracusa perchè, alla luce della documentazione acquisita, chiarisca se la difformità rilevata sia soltanto parziale (circoscritta, cioè, ai soli locali sopraelevati originariamente destinati a locali tecnici) ovvero se, per effetto della diversa destinazione ricavabile dalla tipologia dell’intervento edilizio eseguito, si versi in una ipotesi di difformità totale dell’intero edificio rispetto alla concessione edilizia.
P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Siracusa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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