Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20464 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nato.
Svolgimento del processo

La Alfachimici s.p.a. presentava al Comune di Moncalieri istanza di rimborso della imposta comunale sugli immobili versata in eccedenza negli anni di imposta dal 1994 al 2003, esponendo di avere presentato nel 1993 domanda di attribuzione di rendita catastale di immobili di sua proprietà rientranti nel gruppo "D", rendita attribuita nel 2003 dalla Agenzia del Territorio, da cui conseguiva una determinazione dell’ICI in misura inferiore a quella pagata negli anni in questione sulla base del metodo contabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992.

Sulla istanza si formava il silenzio-rifiuto del Comune che la contribuente impugnava innanzi alla CTP di Torino.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune sosteneva che la attribuzione di rendita non aveva valore retroattivo e pertanto non vi era luogo al rimborso della eccedenza in ipotesi in cui il valore contabile fosse superiore a quello derivante dalla rendita.

La Commissione accoglieva tale tesi e respingeva il ricorso.

Proponeva appello la contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 13/31/06, in data 6-2-2006, depositata il 29-3-2006, lo accoglieva, disponendo il richiesto rimborso.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Moncalieri, con due motivi.

Resiste la società con controricorso, e formula ricorso incidentale condizionato con un motivo.
Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso principale il Comune deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 e art. 11, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene che il combinato disposto di tali disposizioni di legge esclude ogni ipotesi di retroattività del valore catastale attribuito agli immobili del gruppo "D" rispetto al valore contabile, in quanto il comma 1 dell’art. 11 prevede il rimborso solo per i fabbricati di cui al comma 4 del precedente art. 5 che sono fabbricati diversi da quelli in oggetto, indicati nel comma 3.

In sostanza il ricorrente assume che ove manchi, per tali immobili (gruppo "D") la rendita catastale, si applica il metodo contabile, (c.d. " valore di libro") sostituito solo con effetto "ex nunc" da quello fondato sui dati catastali, a seguito della attribuzione della rendita.

Con il secondo, subordinato motivo, eccepisce carenza di motivazione in ordine alla condanna del Comune alla spese giudiziali, sostenendo che "non è dato cogliere quali siano le effettive ragioni di tale statuizione" La società con un motivo di ricorso incidentale condizionato sostiene la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 5, 11 e 13 ove interpretate nel senso sostenuto dal Comune. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.

Come definitivamente stabilito da questa Corte con sentenza delle Sezioni Unite n. 3160 del 2011, risolutiva di un precedente contrasto, l’unica interpretazione possibile, costituzionalmente orientata ai sensi dei principi espressi dall’art. 53 Cost., della normativa in questione porta alla considerazione della necessaria coincidenza, ai fini fiscali, tra la istanza di accatastamento e la determinazione della rendita (la c.d. "messa in atti"). Diversamente opinando, si rimetterebbe all’arbitrio di un terzo (nella specie, la Agenzia del Territorio) il prolungamento di una situazione di potenziale danno per l’una o l’altra parte del rapporto tributario, venendo a dare regolamentazioni diverse ad una fattispecie identica.

Si è quindi formulata la seguente massima di diritto, cui il collegio intende dare continuità: "In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge." Il secondo motivo è palesemente infondato. La CTR ha disposto che "le spese seguano la soccombenza" e, poichè il Comune è effettivamente e pienamente soccombente nel giudizio di appello, non vi è necessità di alcuna ulteriore motivazione, ai sensi del generale principio di cui all’art. 91 c.p.c..

Il motivo di ricorso incidentale condizionato rimane assorbito.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

In relazione al fatto che la controversia trova definizione in un principio giurisprudenziale recente, le spese di questa fase vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale, assorbito l’incidentale.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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