Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22311 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La 4^ Sezione di questa Corte Suprema – con la sentenza n. 17561/10, pronunziata all’udienza pubblica del 2.2.2010 e depositata il 7.5.2010 – accoglieva il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna avverso la sentenza 5.11.2008 del Tribunale di Rimini che aveva affermato la responsabilità penale di L.F. in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 bis c.p. e art. 625 c.p., n. 3, cod. pen., commesso in (OMISSIS) ed annullava senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la misura pena.

Il difensore – con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. – ha prospettato che il L. aveva proposto, a sua volta, appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, per cui il ricorso del P.G. avrebbe dovuto essere convertito in appello, secondo la previsione dell’art. 580 c.p.p..

Il gravame è fondato e deve essere accolto.

La 4^ Sezione di questa Corte, infatti, nel pronunziare la sentenza n. 17561/10, è incorsa in errore di fatto, in quanto non ha rilevato che contro la sentenza del Tribunale di Rimini, impugnata dal Procuratore generale, era stato proposto anche appello da parte dell’imputato.

Per un’erronea percezione dei fatti processuali è pervenuta, in conseguenza, ad una pronuncia che si pone in violazione delle norme sulle impugnazioni (art. 580 c.p.p.).

Nella fattispecie in esame, quindi, dovendosi procedere al giudizio sull’impugnazione proposta dall’imputato, va annullata senza rinvio la sentenza della 4^ Sezione dianzi indicata e va contestualmente disposta la conversione in appello del ricorso del Procuratore generale e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna (vedi Cass., sez. 4^, 8.7.2003, n. 28925).
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza emessa in data 2.2.2010 dalla 4^ Sezione di questa Corte, nei confronti di L.F..

Converte in appello il ricorso del P.G. e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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