T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 08-06-2011, n. 354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso notificato il 16 novembre 2010 i ricorrenti, genitori di A.L. alunno frequentante la II classe della scuola secondari di I grado di Castelluccio Inferiore, affetto da riconosciuta disabilità, agiscono per l’accertamento del diritto all’assegnazione dell’insegnante di sostegno per il numero di 18 ore (in rapporto 1:1) ritenute necessarie rispetto alle patologie.

I ricorrenti espongono, in particolare, che nei precedenti anni scolastici al proprio figlio era stato assicurato il supporto di un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico in ragione del suo grave stato di disabilità e, rimarcata l’indispensabilità che le ore siano portate alla misura massima, rispetto alla insufficiente misura di 9 ore disposta dalla istituzione scolastica con il provvedimento impugnato, chiedono l’accertamento del diritto del proprio figlio all’assegnazione dell’insegnante di sostegno per il numero di diciotto ore, con rapporto 1:1, unico ritenuto adeguato alle condizioni del minore.

2.Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3.- Sulla base delle documentazione medica in atti, con ordinanza n. 359 del 2010 questo Tribunale, in accoglimento della domanda cautelare, ha disposto che le amministrazioni intimate assicurassero il supporto dell’insegnante di sostegno in favore del minore fino a 18 ore settimanali totali.

4.- All’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1.- In via preliminare, occorre evidenziare che la presente controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici secondo l’orientamento delle Sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., n. 1144/2007) e ciò anche nella considerazione che la medesima è incentrata sull’annullamento dell’operato dell’Amministrazione scolastica, ritenuto illegittimo con riguardo all’organizzazione dell’insegnamento di sostegno in connessione con la posizione giuridica soggettiva azionata nel ricorso (Cons. di St., VI, 21 marzo 2005 n. 1134).

2.- Nel merito il ricorso è fondato.

Questo Collegio, in assenza di differenti emersioni (o anche solo di richieste) istruttorie, non può che confermare il contenuto della propria decisione cautelare.

2.1- In punto di diritto l’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile costituisce, in effetti, un diritto soggettivo riconosciuto dall’art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992, quale strumento necessario per l’attuazione dei principi di cui agli artt. 3, 32, 34 e 38 Costituzione.

Nello specifico l’attività didattica di sostegno è garantita nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, ove deve essere realizzata "con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamicofunzionale e del conseguente piano educativo individualizzato" (art. 12 comma 5 L. 5.2.1992, n. 104).

L’organizzazione dell’attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche deve garantire e non può certo comprimere o vulnerare questo diritto riconosciuto alla persona dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, ed il servizio reso dall’insegnante di sostegno deve essere garantito in via sostanziale, cioè con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap; ciò, sulla base di giudizi medici che attengono esclusivamente alla discrezionalità tecnica.

Né tale diritto della persona può dirsi essere stato validamente inciso o ridotto dalla disciplina sulla formazione degli organici di cui all’art. 2 commi 413 e 414 della legge 24.12.2007, n. 244 – legge finanziaria per il 2008 (di cui i provvedimenti impugnati costituiscono attuazione)- che hanno stabilito, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, un progressivo decremento del numero dei posti (comma 413) e della dotazione organica di diritto (comma 414) degli insegnanti di sostegno, giacché con sent. 26 febbraio 2010 n. 80 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tali commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto al primo, "nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno" e, quanto al secondo, "nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente".

Per la Corte costituzionale, in particolare, l’art. 12 l. n. 104 del 1992, attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università; pertanto, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale (cfr., ancora, Corte Cost. sent. 26 febbraio 2010, n. 80).

2.2.- Ciò premesso, in punto di fatto, d’altronde, deve rilevarsi che dagli elementi istruttori acquisiti ed, in particolare, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti e non contestata dall’Amministrazione resistente (certificato del neuropsichiatria infantile della A.S.L. di Potenza 3 febbraio 2010) si desume che il minore A.L., come nei precedenti anni scolastici, "continua a necessitare in ambito scolastico di insegnamento di sostegno con deroga stante la relativa gravità clinica".

Nelle conclusioni, espressamente, il certificato medico consiglia l’attribuzione del massimo di ore possibili, da determinare in 18 settimanali per l’insegnante di sostegno. A fronte di questa attestazione e valutazione medico legale, proveniente da una istituzione sanitaria pubblica, l’Amministrazione scolastica non ha, tuttavia, fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la non necessarietà o (anche solo) la non indispensabilità di tale misura di sostegno, tesa a garantire, si ribadisce, un diritto fondamentale quale quello allo studio.

Il ricorso deve, conseguentemente, essere accolto.

3.- Le spese di giudizio, regolate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui di motivazione e, per l’effetto:

annulla il provvedimento impugnato;

dispone che le Amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, per il corrente anno scolastico, adeguino il supporto dell’insegnante di sostegno in favore del minore A.L. nella misura di diciotto ore settimanali con rapporto 1:1;

condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti genitori della somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00), comprensivi di diritti ed onorari, oltre I.v.a., C.p.a. e alla rifusione delle spese per il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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