Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22309 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

unale di Napoli – 7^ Sezione – Penale – per quanto di competenza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Napoli applicava – su richiesta delle parti – la pena di mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa nei riguardi di P.G. e P. M. imputati dei reati di violazione della legge urbanistica ( art. 110 c.p. e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b));

violazione della legge edilizia ( art. 110 c.p. e del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 93 e 95) e violazione dei sigilli in concorso ( artt. 110 c.p. e 349 cpv. c.p.). Nel computo di detta pena il Tribunale riteneva le circostanze attenuanti genetiche equivalenti all’aggravante contestata per il delitto e unificati i reati per continuazione concedeva anche il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso la detta sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica evidenziando che i termini dell’accordo prevedevano che il beneficio della sospensione condizionale della pena fosse subordinato alla demolizione delle opere abusive, peraltro ordinata in sentenza dal giudice, così rilevando come l’accordo tra le parti fosse stato violato.

Nei termini in cui il ricorso viene proposto lo stesso è senz’altro fondato evidenziandosi dagli atti – ed in particolare dal verbale dell’udienza – che l’accordo prevedeva il consenso del P.M. alla applicazione della pena ed alla sua sospensione a condizione che si procedesse alla demolizione delle opere abusive.

La mancata indicazione di tale porzione dell’accordo ne determina la sua violazione con conseguente nullità della sentenza impugnata che va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per quanto di competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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