Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22305

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 25.5.2010, confermava la sentenza 31.1.2007 del Tribunale monocratico di Palmi, che aveva affermato la penale responsabilità di A.F. G. in ordine al reato di cui:

– al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, perchè – nella qualità di rappresentante legale della s.r.l. "TRA.FER" – aveva realizzato, in mancanza della prescritta autorizzazione, una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti da lamiere aggrovigliate di autovetture e da pneumatici usurati e incendiati – acc. in agro di (OMISSIS) e lo aveva condannato alla pena (interamente condonata) di anni 1, mesi 2 di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’ A., la quale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito:

– la inconfigurabilità del reato, in quanto, nella specie, non potrebbe configurarsi l’esistenza di "rifiuti" destinati all’abbandono, bensì di carrozzerie di veicoli smontati e distrutti, costituenti ormai solo "rottami ferrosi" pronti per la fonderia;

– la necessità – anche qualora i materiali rinvenuti dell’area potessero considerarsi rifiuti – di ricondurre la fattispecie alla condotta di "deposito temporaneo" descritta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. m), trattandosi di raggruppamento, effettuato prima della raccolta, di rottami "prodotti dalla attività svolta dalla società "TRA.FER" nel medesimo luogo in cui tali rottami si trovavano";

– la insussistenza delle condizioni che debbono necessariamente sussistere affinchè possa configurarsi una "discarica" abusiva, ai sensi sia del D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 2 sia del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè articolato in fatto e manifestamente infondato.

Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, (con previsione trasfusa nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 3) sanziona penalmente "chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata" e la giurisprudenza di questa Corte Suprema, condivisa dal Collegio, ha evidenziato che può integrare il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Cass., Sez. 3, 4.11.1994, Zagni).

Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno appunto accertato, in fatto – e ne hanno dato conto con motivazione razionale ed esauriente – la realizzazione di una discarica attraverso t’accumulo nello stesso luogo (costituente l’unico spiazzo non pavimentato di una più vasta area di circa 5.000 mq., sul quale non erano altresì depositate le carcasse di autovetture ridotte volumetricamente a cubi e destinate ad impianti di smaltimento e/o di recupero) di un groviglio di lamiere e di una quantità di pneumatici incendiati oggettivamente destinati all’abbandono (materiale sparso alla rinfusa sull’area in seguito ad un incendio), con trasformazione del sito, oggettivamente degradato dalla presenza di quei rifiuti, e tale accertamento è, altresì, assolutamente compatibile con la definizione di "discarica" introdotta dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 31, art. 2, lett. g).

Tutte le argomentazioni riferite in ricorso alla diversa attività di demolizione di autovetture, raccolta e stoccaggio di materiali ferrosi esulano dalla vicenda in esame, oggettivamente circoscritta al solo rinvenimento dei materiali sparsi anzidetti.

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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