T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 08-06-2011, n. 351 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l Ministero intimato; nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 20 aprile 2011, il difensore della parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia alla decisione sul merito del ricorso in epigrafe, che è stata accettata dalla difesa erariale.

Nel processo amministrativo, la rinuncia all’azione – disciplinata dall’art. 84 cod. proc. amm. di cui al D. Lgs. n. 104/2010 – è espletata attraverso una delle seguenti formalità alternative: a) mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente oppure dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata in segreteria; b) mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Nella vicenda, la predetta rinuncia non è rituale perché non sottoscritta dalla parte personalmente né dal difensore munito di mandato speciale né è stata formalizzata in udienza, non essendo comparso nessuno per la parte ricorrente.

Detta rinunzia, tuttavia, benché non proposta nelle forme di rito previste dall’art. 84 cod. proc. amm., a norma del comma 4 dello stesso art. 84 può essere valutata alla stregua di una dichiarazione di intervenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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