Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22304

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Franco, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24.2.2010, confermava la sentenza 10.3.2008 del Tribunale di Viterbo, che aveva affermato la responsabilità penale di G.A. in ordine al reato di cui:

– alla L. n. 394 del 1991, artt. 13 e 30 (poichè, quale gestore autorizzato di una cava sita all’interno della zona A) del Parco naturale regionale di Bracciano e Martignano, esercitava attività di smaltimento e recupero di materiale inerte senza il nulla-osta dell’Ente-parco – acc. in (OMISSIS)) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena (interamente condonata) di giorni 5 di arresto ed Euro 100,00 di ammenda, con il beneficio della non menzione della condanna.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito che:

– nella specie non veniva effettuato alcuno smaltimento di rifiuti, bensì un’attività di recupero di inerti e di frantumazione congiunta con il materiale di cava, il cui inizio era stato comunicato alla Provincia in data 15.9.2003 (ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998), che non sarebbe soggetta al nulla-osta dell’ente- parco, dovendosi considerare assimilata a quella della vagliatura e frantumazione del materiale estratto dalla cava, già legittimamente esercitata.

La cava in oggetto era preesistente all’entrata in vigore della L.R. n. 36 del 1999, istitutiva del Parco naturale di Bracciano e Martignano, e tale legge prevede (all’art. 4), fino alla data di pubblicazione del piano del Parco, l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla L.R. n. 29 del 1997, art. 8, che pone il divieto della apertura di nuove cave e torbiere e della riattivazione di quelle dismesse, mentre consente "le attività legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione del piano regionale di cui all’art. 7" (non ancora approvato), le quali "proseguono ai sensi e per gli effetti della L.R. 5 maggio 1993, n. 27 (Nome per la coltivazione di cave e torbiere) e successive modifiche". Il richiamo puntuale alla L.R. n. 27 del 1993 implicherebbe un rinvio agli impianti ed opere connesse (previsti nell’art. 2) "nelle aree destinate ad attività estrattiva, assentite ai sensi della presente legge … complementari con l’attività medesima".

Allorquando la L. Statale n. 394 del 1991, artt. 13 e 30 hanno previsto l’obbligo del nulla-osta dell’ente-Parco in relazione all’esecuzione di "interventi, impianti ed opere", tale disposizione non poteva ricomprendere la fattispecie in esame, ove l’indicata attività di recupero di materiali inerti, oltre a risultare formalmente incentivata dalla normativa regionale del Lazio nell’ambito dell’attività di cava, non ha comportato l’installazione di impianti ulteriori rispetto a quelli preesistenti;

– i giudici del merito non avrebbero valutato la prospettata evidente "buona fede" dell’imputato;

– il reato sarebbe comunque ormai prescritto.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso non sono manifestamente infondati, sicchè s’imporrebbe l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per una valutazione esauriente e completa delle doglianze svolte con l’atto di appello.

Nella specie, però, il reato è già estinto per intervenuta prescrizione. Esso è stato accertato, infatti, il 20.6.2005 e non risulta che l’attività di trattamento degli inerti sia proseguita dopo tale data, sicchè la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe con il 20.12.2009.

Nessun effetto concreto si riconnette al computo (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, rie. Cremonese) di una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 7 e giorni 18, in seguito a rinvii disposti su richiesta del difensore dal 20.7.2007 al 10.3.2008) non per esigenze di acquisizione della prova nè a causa del riconoscimento di termini a difesa.

Il termine ultimo di prescrizione, infatti, viene soltanto spostato al 7.8.2010.

La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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