Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22303

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

do il reato estinto per prescrizione.
Svolgimento del processo

Il Tribunale monocratico di Viterbo, con sentenza del 3.3.2008, affermava la responsabilità penale di S.S. e S. L. in ordine al reato di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), (per avere effettuato un’attività di scavo e di estrazione di pozzolana non consentita dall’autorizzazione ad essi rilasciata in relazione alle prescrizioni pianificazione del Comune di (OMISSIS)) e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti genetiche, condannava ciascuno alla pena (interamente condonata) di Euro 4.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso congiunto gli imputati, i quali hanno eccepito:

– la propria estraneità al fatto contestato, in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi addotti dalla difesa per dimostrare che l’attività illegittima era stata posta in essere dal precedente proprietario della cava;

– la prescrizione del reato, maturata in epoca antecedente alla pronuncia di condanna.
Motivi della decisione

La seconda doglianza è fondata, essendo la prescrizione del reato maturata precedentemente alla pronunzia della sentenza impugnata.

La contravvenzione, infatti, è stata accertata il 5.3.2004 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto con il 5.3.2007.

Non influisce il computo (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) della sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 9, in seguito a rinvii disposti su richiesta del difensore (dal 9.3.2006 al 22.6.2006, dal 21.5.2007 al 23.7.2007 e dal 15.11.2007 al 3.3.2008), non per esigenze di acquisizione della prova nè a causa del riconoscimento di termini a difesa, in quanto, pur computando detta sospensione, il termine ultimo di prescrizione resta fissato al 5.12.2007 (epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata).

Non ricorre la prova evidente per doversi far luogo ad una più favorevole pronuncia nel merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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