Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20455 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’omesso versamento IRAP per l’anno 1999, secondo la società contribuente dovuto alla non computabilità nella base imponibile IRAP dei contributi per il ripiano dei disavanzi di gestione delle aziende di trasporto locale.

La Commissione adita accoglieva il ricorso avverso la cartella di pagamento e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe.

L’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. La società contribuente non si è costituita.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione risulta notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma non è stata depositata in atti l’avviso di ricevimento, nè è stata documentata la presentazione all’ufficio postale per la richiesta della copia dell’avviso. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380- bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. S.U. n. 627 del 2008).

Non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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