Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20454 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto di una istanza di rimborso per IRAP, ritenuta non dovuta da un autotrasportatore privo di autonoma organizzazione.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, ritenendo il giudice di secondo grado che non potesse applicarsi l’imposta ad un piccolo imprenditore che utilizzava per il proprio lavoro solo il mezzo di trasporto un computer e un cellulare.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione contesta sotto diversi profili, violazione di legge e vizio di motivazione, la sentenza impugnata per aver escluso l’applicazione dell’imposta ad un piccolo imprenditore. Il ricorso non è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore (nella specie, tassista) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni" Cass. n. 21123 del 2010). Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato in fatto l’assenza dell’autonoma organizzazione, con congrua motivazione.

Sicchè il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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