Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22298 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 7.1.2010, confermava la sentenza 29.5.2008 del Tribunale monocratico di Crotone, che aveva affermato la responsabilità penale di E. R. in ordine al reato di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato, in difformità totale dal permesso di costruire, un muro di contenimento in cemento armato interrato, un piccolo vano ed una scala esterna in cemento armato – acc. in (OMISSIS)) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente di Euro 760,00 di ammenda.

La Corte territoriale confermava, altresì, l’ordine di demolizione delle opere abusive e le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile A.M..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’ E., il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito: – l’insussistenza del reato, perchè le opere in contestazione dovrebbero considerarsi "pertinenziali" al fabbricato principale e sottratte in quanto tali al regime del permesso di costruire. In particolare: il piccolo vano ulteriore sarebbe stato realizzato per consentire un più comodo accesso ad un vano-tecnico caldaia e la scala esterna non è chiusa ai lati ed è priva di copertura.

Il patrono della parte civile ha depositato memoria in data 31.1.2011.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè articolato in fatto e manifestamente infondato.

La nozione di "pertinenza urbanistica" vedi, ad esempio, Cass., Sez. 3: 16.10.2008, n. 42738, Fusco; 9.12.2004, Bufano; 27.11.1997, Spanò; 24.10.1997, Mirabile ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza di un edificio principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.

Il durevole rapporto di subordinazione deve instaurarsi con una costruzione preesistente e la relazione con detta costruzione deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentante funzionale), sicchè non può ricondursi alla nozione in esame l’ampliamento di un edificio che – come si è sostanzialmente verificato nella vicenda che ci occupa – per la relazione di connessione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all’essenza dell’immobile e lo completa affinchè soddisfi ai bisogni cui è destinato (vedi Cass., Sez. 3: 11.5.2005, Grida;

17.1.2003, Chiappatone).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

Il ricorrente deve essere condannato, infine, alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, che vengono liquidate in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, che liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge.

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