Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22297 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell’11.3.2009, in parziale riforma della sentenza 194.2007 del Tribunale monocratico di Marsala, ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di S.M. in ordine al reato di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (per avere realizzato in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza del prescritto permesso di costruire: due muri di contenimento aventi rispettiva lunghezza di mt. 8,50 e 4,50; un battuto in calcestruzzo;

una piscina prefabbricata con annessi impianti tecnologici – acc. in (OMISSIS));

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena in mesi 1, giorni 10 di arresto ed Euro 9000,00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con quella corrispondente di Euro 1.520,00 di ammenda e concedendo il beneficio della non-menzione della condanna.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo S., il quale ha eccepito:

– la prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronunzia della decisione di secondo grado.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

L’accertamento del reato risale al 27.5.2004 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione sarebbe coincisa, pertanto, con il 27.11.2008.

Va computata, però, una sospensione del corso della prescrizione per complessivi anni 1 e giorni 15 dal 3.4.2006 al 17.4.2007 in seguito a rinvii disposti su richiesta del difensore, non per esigenze di acquisizione della prova nè a causa del riconoscimento di termini a difesa (vedi Cass., Sez. Unite, 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese).

Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato all’11.12.2009.

La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e pertanto non può tenersi conto della prescrizione del reato scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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