T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 08-06-2011, n. 483 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 4 settembre 2000 e depositato il 13 settembre 2000 parte ricorrente chiede a questo Tribunale il riconoscimento, sia a fini giuridici che economici, delle mansioni superiori che assume di svolgere sin dal 7 settembre 1991 fino al 14 giugno 2000, come da attestazione in atti. In subordine chiede la condanna dell’Azienda al pagamento di un indennizzo per indebito arricchimento.

Si costituisce l’Asl n. 9 di Locri, controdeducendo alle domande avversarie, eccependo anche la prescrizione delle pretese economiche del dipendente e concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza pubblica del 4 maggio 2011, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione

Deve darsi atto della rinuncia, formulata in udienza dalla difesa della parte, alla domanda di riconoscimento delle mansioni superiori ai fini dell’inquadramento nella qualifica corrispondente.

Deve poi preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice per la parte della domanda relativa a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, la cui cognizione spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 45, co. 17, del D.Lgs. n. 80 del 1998, confluito nell’art. 69, co. 7, del T.U. n. 165 del 2001.

Deve, inoltre, dichiararsi l’intervenuta prescrizione del preteso credito maturato sino al 9 marzo 1995: l’unico atto interruttivo allegato risale, infatti, al 9 marzo 2000.

La domanda di corresponsione delle differenze retributive può, dunque, essere esaminata nel merito limitatamente al periodo 10 marzo 1995 – 30 giugno 1998, per il quale, peraltro, va riconosciuta la legittimazione passiva della intimata Asl n. 9.

La domanda è infondata.

Assume il dipendente, in servizio presso l’ASL n. 9 con la qualifica di Agente tecnico – III livello, di avere svolto ininterrottamente mansioni superiori alla qualifica attribuitagli e precisamente "Protocollo, classificazione ed archiviazione corrispondenza interna ed esterna, ricetrasmissione fax e fotogrammi", corrispondenti al IV livello di qualifica.

Rivendica, dunque, la spettanza delle relative differenze retributive, che, invece, non possono essere riconosciute, mancando i presupposti che la giurisprudenza, pur favorevole alla retribuibilità delle mansioni superiori svolte in via di mero fatto, considera indefettibili: in particolare le mansioni superiori per essere retribuite devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, vacante e disponibile (cfr. tra le tante di questo Tar, le sent. 19 ottobre 1992 n. 859; 31 ottobre 2002 n. 1522, 4 ottobre 2005 n. 753, 27 maggio 2008 n. 262, 7 aprile 2010 n. 327; 6 maggio 2010 n. 484; 1 luglio 2010 n. 674; 12 gennaio 2011 n. 29)

Nel caso in esame lo stesso ricorrente afferma, invece, testualmente "l’assenza di previsione di detta necessaria figura professionale nella pianta organica" (II pag. ricorso).

In conclusione, non ricorrendo il presupposto essenziale della vacanza del posto, la domanda non può essere accolta.

Infine parte ricorrente fonda le sue rivendicazioni anche sull’art. 2041 c.c.

Va qui ribadito l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, che ritiene inconfigurabile l’azione di indebito arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c. nel caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, atteso che mentre l’actio de in rem verso postula, quale indefettibile presupposto, un’effettiva diminuzione patrimoniale sofferta in conseguenza dei fatti dedotti a sostegno della pretesa, nel caso considerato il dipendente non sopporta alcun depauperamento che lo legittimi all’esercizio dell’azione stessa (ex multis Cons. St., Ad. Plen., 23 febbraio 2000 n. 11; VI, 7 agosto 2007 n. 4381 e 31 marzo 2004 n. 1727; V, 7 novembre 2002 n. 6130 ed anche Tar Reggio Calabria, 28 agosto 2008 n. 441 e già Id, 7 ottobre 1996 n. 849).

Anche tale domanda va, dunque, respinta.

In ragione della natura della controversia le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;

in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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